Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16503 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16503 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile GRAVINO ANGELO nato il 07/10/1954 a CAPUA
nel procedimento a carico di:
SIMONETTI VITO nato il 01/03/1965 a BARI
avverso la sentenza del 16/03/2017 della Corte di Appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini
Udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Maddaluna Emilio, in difesa della PC ricorrente Gravino
Angelo, che chiede l’annullamento della sentenza e deposita conclusioni e nota
spese.
L’avv. Carnelutti Federico, in difesa di Simonetti Vito che si riporta alla memoria
già depositata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gravino, parte civile, ricorre impugnando ai soli effetti civili, la sentenza
della Corte d’appello di Trieste che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Udine del 2 febbraio 2015, che aveva condannato Simonetti Vito alla pena di un
anno e mesi sei di reclusione oltre a riconoscere una provvisionale di euro
8.000,00, lo aveva assolto dal delitto di falsa testimonianza di cui all’art. 372

Data Udienza: 13/03/2018

cod. pen. poiché aveva affermato il falso deponendo come teste dinanzi al
giudice civile di Udine nell’ambito della controversia tra la società del Gravino
contro la Nuova Detas s.p.a. con domanda volta ad ottenere il riconoscimento
della indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto di agenzia
intercorso tra le parti oltre a provvigioni non corrisposte.

2. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, dopo aver analiticamente
enunciato le distinte fasi processuali che in primo grado avevano condotto alla

Trieste, deduce i motivi di cui appresso.
2.1. Violazione di legge penale con riferimento all’art. 372 cod. pen. a mente
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto la Corte d’appello non
ha ritenuto pertinente e rilevante quanto riferito dal Simonetti in relazione alla
condotta del Gravino innanzi al giudice del lavoro di Udine, in tal modo
scindendo dall’oggetto del processo gran parte delle dichiarazioni che l’imputato
aveva reso.
La Corte di merito ha inteso limitare e circoscrivere la valutazione solo in
ordine al viaggio in Spagna, ritenendo che ci fosse stato un travalicamento della
portata del giudizio.
2.2. Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione,
travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata non ha
adeguatamente argomentato sui motivi che avevano condotto la Corte a non
tener conto dell’impianto accusatorio, che ha effettuato una restrizione
dell’oggetto del procedimento non ritenendo di valutare integralmente la
testimonianza del Sinnonetti, trascurando il movente del Simonetti che, all’esito
della cessazione del rapporto contrattale contro la Nuova Detas ed il Gravino,
aveva conseguito un più redditizio contratto.
L’assoluzione è stata fondata su circostanze meramente probabili e
verosimili a fronte di un saldo impianto accusatorio, non fornendo alcuna
rilevanza alla attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa.
2.3. Infine si censura la decisione della Corte territoriale che non ha ritenuto
di riascoltare la persona offesa che in primo grado aveva reso dichiarazioni
valutate attendibili, nonostante la ritenuta inattendibilità.
Si deduce in proposito il contrasto con la decisione della Corte di Giustizia
Europea, sentenza del 5 luglio 2011 nel caso Dan C/ Moldavia, con violazione del
principio del giusto processo.
Tale principio, ritenuto applicabile in ipotesi di reformatio in peius, essendo
medesima la ratio che governa anche il caso in esame in cui il ribaltamento è
avvenuto in base alla diversa valutazione operata dal giudice di secondo grado.

2

condanna dell’imputato e poi all’assoluzione da parte della Corte d’appello di

3. Il Simonetti, tramite il proprio difensore, ha depositato memoria difensiva
in cui ha rilevato la tardività del ricorso, richiedendo a mente dell’art. 592,
comma 4, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente, qualora soccombente, alle
spese in suo favore.

4. Il ricorso presentato dalla parte civile avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Trieste avente ad oggetto la vicenda che ha statuito

inammissibilità.
La sentenza della Corte d’appello di Trieste è stata emessa il 16 marzo 2017
e ed erano stati previsti sessanta giorni per il deposito. A mente dell’art. 585,
comma 2, lett. c) cod. proc. pen., il termine per l’impugnazione è decorso dal 15
maggio 2017 e spirato il 29 giugno 2017.
Il ricorso è stato presentato presso il Tribunale di Santa Maria C.V. il 30
giugno 2017 a termini ormai scaduti.

5. Dalla soccombenza conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del
presente ricorso discende, a mente dell’art. 592, comma 4 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute
dall’imputato in questa fase del giudizio, che ritiene di dover liquidare nella
complessiva somma di euro 1750,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP, nonché, a mente dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la
condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro duemila in favore da versare alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza di questo grado di
Simonetti Vito che si liquidano in complessivi euro 1750, oltre spese generali
nella misura del 15 %, IVA e CAP.
Così deciso il 13/03/2018.

Il Consigliere estensore
Antonio Costantini

7-\ Il Presidente
/
1
Anna Pet V ellis
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l’insussistenza del reato contestato al Gravino, è tardivo con conseguente sua

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