Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16502 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16502 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NARO CALOGERO nato il 08/12/1989 a CALTANISSETTA

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 895/2016 la Corte di appello di Caltanissetta ha
confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Caltanissetta ex art. 651 cod.
pen. a Calogero Naro per essersi rifiutato di dare indicazioni sulla sua identità
personale agli agenti della Polizia di Stato che gliele chiedevano.

dell’art. 651 cod. pen. perché la richiesta di indicazioni sulla identità personale
da parte degli agenti (che lo sottoponevano a una perquisizione ex art. legge n.
22 maggio 1975 n. 152 giudicata illegittima dal Tribunale) era illegittima e già in
relazione agli altri reati contestati ex artt. 337 e 341 bis cod. pen. Naro è stato
assolto ritenendosi sussistente la causa di non punibilità ex art. 393 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato previsto dall’art. 651 cod. pen., si perfeziona con il semplice
rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale;
pertanto è irrilevante, per la configurazione dell’illecito, che tali indicazioni siano
fornite successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv.
262644). Poiché la ratio legis dell’art. 651 cod. pen. sta nella salvaguardia
dell’esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta
identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo
precipuo di evitare intralci all’attività di soggetti istituzionalmente preposti
all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei
reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non valgono a escludere il
reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla
propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la
sua identità sia facilmente accertabile (Sez. 1, n. 3764 del 27/02/1998, Rv.
210123).

2. Nel prendere atto della assoluzione (non impugnata) per reati ex artt.
337 e 341 bis cod. pen. per l’applicazione della causa di non punibilità ex art 393
bis cod. pen., la Corte di appello ha tuttavia voluto precisare di non individuare
elementi per ritenere vessatorio e offensivo il comportamento degli agenti di
pubblica sicurezza e mancante di ragionevoli presupposti il loro operato.

2

2. Nel ricorso di Naro si chiede l’annullamento della sentenza per violazione

Posto questo, la Corte ha ritenuto sproporzionata la reazione dell’imputato
consistita nel rifiuto di fornire i documenti per identificarlo, rilevando, peraltro,
che tale richiesta precedette la perquisizione. Il ricorso risulta aspecifico perché
non controdeduce rispetto a quest’ultima osservazione della Corte di appello.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle

Così deciso il 20/02/2018

Il Consigliere estensore
Angelc,Costanzo
/1.

Il Presidente
Giacomo*aolon(

ammende.

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