Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16501 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16501 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PORTARO GIUSEPPE nato il 09/02/1966 a MELITO DI PORTO SALVO
PORTARO GIOVANNI nato il 20/06/1993 a CINQUEFRONDI
FRANZE’ VINCENZO nato il 27/03/1992 a LOCRI
FRANZE’ GIOVANNI nato il 29/12/1994 a LOCRI
avverso la sentenza del 16/02/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPOZZI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per:
– l’annullamento senza rinvio limitatamente alle condotte di porto e detenzione di
arma comune da sparo assorbite in quella di arma clandestina e rideterminazione
della pena ed inammissibiltà nel resto per i ricorsi di Portaro Giuseppe e Portaro
Giovanni;
– l’ annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della
pena ed inammissibilità nel resto per i ricorsi di Franzè Vincenzo e Franzè
Giovanni.
Uditi i difensori:
– avv. DE MARZO FRANCESCO in difesa di PORTARO GIUSEPPE insiste per
l’accoglimento del ricorso.
– avv. GERVASI GIUSEPPE in difesa di PORTARO GIOVANNI, FRANZE’ VINCENZO
e FRANZE’ GIOVANNI si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria,
a seguito di gravame interposto dal Pubblico Ministero e dagli imputati
Giuseppe PORTARO e Giovanni PORTARO avverso la sentenza emessa in
data 10.12.2015 dal G.I.P. del Tribunale di Locri, in riforma della
decisione:

FRANZE’ e Giovanni FRANZE’ responsabili del reato di cui al capo A)
(artt. 110 cod. pen., 73 comma 6, 80 d.P.R. n. 309/90) loro ascritto,
condannandoli a pena di giustizia;
– In accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. convertito in
appello ha rideterminato la pena inflitta a Giuseppe PORTARO in ordine
ai reati in materia di armi di cui ai capi B), C), D), E), F), G), H), I), L),
M), N), O) e P);
– Ha confermato nel resto la sentenza nei confronti di Giuseppe
PORTARO e Giovanni PORTARO in ordine ai reati loro ascritti sub capi A)
e seguenti.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati.
3. Nell’interesse di Vincenzo FRANZE’ e Giovanni FRANZE’, con atto
del difensore, si deduce:
3.1. Violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in relazione alla
inammissibilità dell’appello proposto dal P.M., formulato in modo
generico, questione che non risulta in alcun modo considerata dalla
sentenza impugnata.
3.2. Violazione di legge penale e dell’art. 6 CEDU e vizio di
motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della istruttoria
dibattimentale necessaria in quanto la Corte ha diversamente valutato le
dichiarazioni della PG operante e del coimputato Giovanni PORTARO in
ordine alla presenza dei FRANZE’ nella abitazione ove è stato trovato lo
stupefacente.
3.3. Violazione di legge penale, degli artt. 546 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., 192 comma 1 cod. proc. pen. e 6 CEDU, 111 Cost.. in ordine
alla omessa valutazione i tutti gli esiti delle indagini, sia del P.M. che
della difesa.
Tanto con riferimento alla informativa di p.g. del 13.5.2015 in
ordine alle ragioni della presenza dei soggetti nell’abitazione al momento
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– In accoglimento dell’appello del P.M. ha dichiarato Vincenzo

dell’irruzione della PG, della c.t. per ing. Raschellà sulle modalità di
avvistamento della PG, delle s.i.t. di Vincenzo Peronace, Samuele Cirillo,
del verbale di restituzione ai FRANZE’ del cestino di funghi, delle
dichiarazioni di Giuseppe PORTARO al P.M. sulle cesoie. Detta
considerazione avrebbe portato a ben diverse conclusioni in relazione
alle ragioni della presenza dei FRANZE’ nell’abitazione dei PORTARO.
3.4. Vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione
alle due distinte informative – del 19.11.2014 e 13.5.2015 – circa i

numero effettivo di cesoie presenti sui tavoli ( ben sette e non quattro)
all’atto della irruzione. Illogica e contraddittoria è la esclusione della
occasionalità della presenza di FRANZE’ nella abitazione rispetto alla
consulenza dell’ing. Raschellà.
3.5. Mancanza di motivazione sulla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dei
ricorrenti, stante l’entità della pena inflitta nei limiti di anni due di
reclusione e la richiesta del beneficio sin dal primo grado.
3.6. Con motivi aggiunti nell’interesse dei ricorrenti si ribadiscono:
– il primo motivo sulla scorta delle pronunce delle S.U. Dasgupta e
Patalano.
– il terzo motivo di ricorso con ulteriore illustrazione.
4. Nell’interesse di Giovanni PORTARO, con atto del difensore, si
deduce:
4.1. Violazione di legge (artt. 12 e 14 I. n. 497/74) e vizio della
motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con
riferimento al prelevamento e riposizionamento del sacchetto all’interno
della sterpaglia non essendovi prova che il ricorrente sia anche colui che
ha trasportato in quel luogo il sacco con dentro l’arma.
4.2. Violazione degli artt. 23, comma 3, I. n. 110/75, 10, 14 I. n.
497/74 in relazione al ritenuto concorso formale dei reati di porto e
detenzione di arma comune da sparo e di porto e detenzione di arma
clandestina, questione della quale sono state investite anche le S.U..
4.3. Vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità in relazione alla vicenda dei due sacchetti di stupefacente,
rispetto alle indicazioni date all’ignaro nipote dallo zio Giuseppe sul
luogo di custodia dei sacchetti.
4.4. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al
reato di cui al capo A) stanti le difformi informazioni contenute nelle due
informative di p.g. del 19.11.2014 e 13.5.2015 sugli atteggiamenti di
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diversi atteggiamenti assunti dai ricorrenti nonché in relazione al

coloro che furono sorpresi nell’abitazione nonché in relazione all’effettivo
numero di cesoie ivi esistenti ed allo stato semichiuso della porta di
ingresso dell’abitazione rispetto alla attività illecita che si assume si
stesse svolgendo in essa.
4.5. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla
responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi I) ed L) senza che alcuna
relazione tra le armi ed il ricorrente sia stabilita.

deduce:
5.1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità in assenza di elementi di prova
concordanti. Segnatamente, quanto all’assunto che il ricorrente abitasse
in contrada Obile di Caulonia, la sentenza non tiene conto – anche in
relazione ai motivi di appello – che il ricorrente abita con la famiglia in
Caulonia e non in c.da Obile. Inoltre, risulta invertito l’onere della prova
in relazione al possesso della somma in contanti rispetto al contesto
rivelatosi. Quanto alla detenzione delle armi, vale analoga
considerazione sul luogo in cui il ricorrente abita. Infine, apodittico è il
giudizio sulla porta che poteva essere stata chiusa a chiave nonostante
la differenza di altezza tra le due ante che la componevano.
5.2. Mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla mancata
audizione del m.11o dei CC che ha guidato l’operazione e con riguardo
alla affermata – ma infondata – consegna delle chiavi del ripostiglio, ove
erano detenute le armi più micidiali, da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di Vincenzo FRANZE’ e Giovanni FRANZE’ sono solo in
parte fondati.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non
genericamente proposto sulla base dell’assunto della mancanza di
specificità dei motivi proposti dal P.M. nell’atto di appello. Risulta invece – che con l’atto in questione sono stati svolti specifici motivi
diretti alla censura – in diritto ed in fatto – della atomistica
considerazione degli elementi di prova a carico dei FRANZE’ e della
omessa valutazione – in relazione alla non casuale presenza dei predetti
– degli esiti della irruzione della p.g. nell’abitazione di Contrada Obile.
3

5. Nell’interesse di Giuseppe PORTARO, con atto del difensore, si

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
1.2.1. Il giudice d’appello che intenda procedere alla “reformatio in
peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di
giudizio ordinario o abbreviato, non ha l’obbligo di rinnovare la prova
dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta
dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o
falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).

rilievo dell’omessa considerazione di quanto effettivamente documentato
dalla p.g. all’atto dell’irruzione allorché i ricorrenti erano stati trovati
insieme ai PORTARO davanti ad un tavolo di legno mentre stavano
esaminando il notevole quantitativo di stupefacente contenuto nei sacchi
ed in presenza di attrezzi per la sua lavorazione e , in particolare, delle
cesoie in numero corrispondente ai soggetti scoperti. Circostanze alla cui
considerazione la Corte ha aggiunto quella della palese inverosimiglianza
della tesi circa la presenza meramente casuale e su invito di Giovanni
PORTARO dei ricorrenti, essendo irragionevole che fosse stato
consentito l’ingresso di soggetti in una stanza nella quale vi è un
cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente (pari ad oltre 12 Kg.), se
non si fosse trattato di persone direttamente coinvolte nella detenzione
di quella sostanza. Pertanto, si tratta della riforma della sentenza
assolutoria che si fonda sul rilievo dell’omesso rilievo da parte del primo
Giudice del contenuto dell’accertamento operato dalla p.g. e che,
pertanto, in conformità all’orientamento richiamato, non comportava la
audizione in appello degli stessi operanti, dovendosi escludere – in ogni
caso – la audizione di Giovanni PORTARO le cui dichiarazioni sono prive
di decisività in ordine alla affermazione di responsabilità e neanche
considerate da entrambi i Giudici di merito.
1.3. Il terzo e quarto motivo sono proposti per ragioni che non sono
ammesse dall’ordinamento in quanto involgono questioni di fatto ed una
conseguente rivalutazione del compendio probatorio non consentita in
sede di legittimità, rispetto alla non illogica valutazione espressa dai
Giudici di merito di cui si è appena trattato. Segnatamente, con
riferimento alla dedotta difformità delle due informative in ordine al
comportamento dei soggetti sorpresi nell’abitazione
seconda indicazione

in quanto la

non elide la concludenza della immediata

percezione all’atto dell’irruzione; quanto alla seconda, del pari non

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1.2.2. Nella specie, la sentenza assolutoria è stata riformata sul

elidendosi la significanza della pluralità di attrezzature in rapporto alla
pluralità dei soggetti visti all’opera.
1.4. Il quinto motivo è fondato.
1.4.1. Nell’ipotesi in cui il giudice d’ appello, su impugnazione del
P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando
condanna dell’imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche
deduzioni di parte, circa l’eventuale mancata concessione della
sospensione condizionale della pena o di altri analoghi benefici (Sez.

1.4.2. Nella specie, va – pertanto – censurata l’omessa
considerazione da parte dei Giudici di merito in ordine alla concedibìlità
del beneficio in presenza di una pena rientrante nei limiti di legge e
dell’incensuratezza dei ricorrenti. Detta omissione può essere emendata
da questa Corte alla stregua dei poteri previsti dall’art. 620 lett. I) cod.
proc. pen.. secondo l’arresto espresso da S.U. n. 3464/18 secondo il
quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza
rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni
discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto
già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito,
non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto.
1.4.2. Pertanto, in considerazione di quanto accertato nel merito nei
confronti dei ricorrenti e della non necessità di ulteriori accertamenti in
fatto, in presenza dell’incensuratezza di entrambi, trattandosi di pena di
entità ricompresa nei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. e dovendosi
ritenere sussistente la prognosi favorevole di cui all’art. 164 cod. pen.,
deve essere concesso ad entrambi i ricorrenti il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
1.5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata nei confronti dei due ricorrenti limitatamente all’omessa
concessione ad entrambi del beneficio della concessione condizionale
della pena, che questa Corte concede. Nel resto i ricorsi devono essere
rigettati.
2. Il ricorso di Giovanni PORTARO è solo in parte fondato.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato – quando non
proposto per ragioni di fatto – rispetto alla ricostruzione della vicenda
che gli ha attribuito la detenzione e porto del fucile cal. 20 di cui ai capi
B), C), D), E) e la ricettazione sub F) della medesima arma clandestina,
valorizzando non illogicamente l’emergenza secondo la quale il
ricorrente – visto dirigersi in loco, prelevare e riporre il sacco contenente
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5, n. 5581 del 08/10/2014, Ciodaro e altro, Rv. 264215).

il fucile – risultava aver ben presente dove fosse occultato avendolo
individuato in mezzo ad arbusti e sterpaglia ed in assenza di punti di
riferimento.
2.2. Il secondo motivo è fondato.
2.3. Le S.U. con sentenza n. 41588 del 22/06/2017 hanno
affermato che le condotte di detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di un’arma comune da sparo clandestina configurano,
esclusivamente, le ipotesi delittuose previste dall’art. 23, primo, terzo e

ragione dell’ operatività del principio di specialità di cui all’art. 15 cod.
pen., il concorso formale tra i suddetti delitti e quelli, rispettivamente, di
porto e detenzione illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma
comune da sparo, previsti dagli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967,
n.895.
Pertanto, deve essere esclusa la ricorrenza dei reati di cui agli artt.
2,4 e 7 I.n. 895/67 in relazione alle armi clandestine ascritte a Giovanni
PORTARO di cui ai capi C) e D).
Alla conseguente emenda può procedersi ai sensi dell’art. 620 lett.
I) cod. proc. pen., dovendosi escludere l’aumento per la continuazione
in relazione ai detti capi sub C) e D), con rideterminazione della pena.
Pertanto, a Giovanni PORTARO – oltre la pena di anni due di
reclusione ed euro 12.000 di multa inflitta per il reato di cui al capo A) all’aumento per la continuazione – rispetto al più grave reato sub F) inflitto in relazione ai reati di cui ai capi B), C), D), E), G), I) ed L) pari
ad anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 3.000 di multa, deve
essere detratta la quota parte per i reati di cui ai capi C) e D) pari a
mesi due e gg. dieci di reclusione ed euro 430 di multa ciascuno.
La pena in relazione ai predetti capi deve essere così rideterminata:
pena base per il reato di cui al capo F), diminuita ex art. 62 bis c.p.,
anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata
per la continuazione in relazione ai capi B), E), G), I) ed L) di anni uno e
gg. dieci di reclusione ed euro 2140 di multa, così pervenendosi alla
complessiva pena per i predetti detti capi di anni quattro, mesi quattro e
gg. dieci di reclusione ed euro 8.140 di multa, diminuita di un terzo per
il rito alla pena finale di anni due, mesi dieci e gg. 27 di reclusione ed
euro 5.427 di multa.
2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, quando non in
fatto, rispetto alla ineccepibile valorizzazione – ai fini della giustificazione
della codetenzione dello stupefacente – della inequivoca circostanza
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quarto comma, legge 18 aprile 1975 n.110, dovendosi escludere, in

emersa all’atto della irruzione della p.g. nella abitazione secondo la
quale – dopo essere stato visto portare ì due sacchi con lo zio Giuseppe
– il ricorrente era al tavolo insieme ai coimputati all’atto di esaminare lo
stupefacente con la relativa attrezzatura.
2.5. Il quarto motivo è proposto per ragioni non ammesse
dall’ordinamento, facendo leva su una rivalutazione del compendio
probatorio non consentito in sede di legittimità rispetto alla concludente

richiamandosi in questa sede quanto già detto sull’analogo motivo
proposto per i coimputati FRANZE’.
2.6. Il quinto motivo è generico ed in fatto rispetto alla non illogica
giustificazione della attribuzione dell’arma sub I) ed L), rinvenuta in un
borsello a poca distanza dal luogo dì occultamento dei sacchi contenenti
lo stupefacente in un’area che si era dimostrata essere sotto il diretto
controllo di entrambi i PORTARO.
2.7. La sentenza, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio
nei confronti di Giovanni PORTARO limitatamente ai reati di cui ai capi C)
e D) eliminando la relativa pena e – ferma restando la pena di anni due
di reclusione ed euro 12.000 di multa per il capo A) – rideterminando
quella inflitta in relazione ai capi sub B), E), F), G), I) ed L) in quella
finale di anni due, mesi dieci e gg. 27 di reclusione ed euro 5.427 di
multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
3. Il ricorso di Giuseppe PORTARO è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non
proposto per ragioni di fatto che esulano da quelle ammesse
dall’ordinamento.
Posto che – come risulta dalla sentenza impugnata – il ricorrente
non ha contestato la detenzione dello stupefacente e del fucile e delle
relative munizioni rinvenute all’interno dell’autovettura a lui in uso, la
Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
attribuito al predetto le altre armi rinvenute nei luoghi pertinenziali
all’abitazione a lui in uso, escludendo che terzi potessero averle ivi
occultate. A maggior ragione tale esclusione risulta ineccepibile per
quelle rinvenute all’interno del ripostiglio della medesima abitazione,
rispetto alle quali sia aggiunge – inoltre – la circostanza secondo la quale
fu lo stesso ricorrente a consegnare le relative chiavi ai militari operanti,
circostanza quest’ultima che – parimenti senza vizi logici – la Corte non
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e non illogica ricostruzione in fatto di cui si è prima trattato,

ritiene superata dalle allegazioni difensive, tra l’altro, esito di accesso ai
luoghi ben successivo ai fatti.
3.2. Il secondo motivo è generico non risultando – secondo il testo
della sentenza impugnata ( v. pg. 5) neanche richiesta la prova evocata
in appello risultando richiesta una consulenza tecnica ovvero un nuovo
sopralluogo della p.g..
3.3. Purtuttavia al ricorrente deve essere esteso al ricorrente il
secondo motivo di ricorso proposto da Giovanni PORTARO, procedendosi

Deve essere esclusa la ricorrenza dei reati di cui agli artt. 2,4 e 7
I.n. 895/67 in relazione alle armi clandestine ascrittegli ai capi C), D) e
M)( per quest’ultimo limitatamente alle pistole marca Beretta e Walther
PKK, al calcio di pistola ed al serbatoio cal. 6,35).
Ne consegue l’esclusione dell’aumento per la continuazione in
relazione ai detti capi con la rideterminazione della pena che può essere
effettuata da questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen.,
eliminando per i capi C) e D) la pena di due mesi e 400 euro di multa
ciascuno e per il capo M) quella di un mese ed euro 300 di multa.
Pertanto, la pena inflitta a Giuseppe PORTARO – oltre quella di anni
tre di reclusione ed euro 18.000 di multa inflitta per il reato di cui al
capo A) – deve essere rideterminata come segue: alla pena base per il
capo O), pari ad anni cinque di reclusione ed euro 10.000,00 di multa,
va aggiunto l’aumento per la continuazione in ordine ai capi B), E), F),
G), H), I), L), N) e P) pari a mesi 18 di reclusione ed euro 3.600 di
multa (due mesi di reclusione e 400 euro di multa ciascuno) nonché
quella di un mese di reclusione ed euro 100 di multa in relazione alla
residua arma non clandestina di cui al capo M)(fucile monocanna
Beretta), così pervenendosi alla pena complessiva per detti reati di anni
sei, mesi sette di reclusione ed euro 13.700 di multa, diminuita per il
rito alla pena finale di anni quattro, mesi tre, gg. venti di reclusione ed
euro 9.140 di multa.
3.4. Deve, in conclusione, essere disposto l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe PORTARO
limitatamente ai reati di cui ai capi C), D) ed M)(limitatamente alle
pistole e serbatoio) con eliminazione della relativa pena e
rideterminazione della pena finale in ordine ai capi B), E), F), G), H), I),
L), M)( limitatamente al fucile Beretta), N), O) e P) in anni quattro, mesi
tre, gg. venti di reclusione ed euro 9.140 di multa. Nel resto il ricorso
deve essere rigettato.
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all’emenda ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FRANZE’
Vincenzo e FRANZE’ Giovanni limitatamente alla omessa concessione
della sospensione condizionale della pena, beneficio che applica nei

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
PORTARO Giuseppe e PORTARO Giovanni limitatamente ai reati loro
rispettivamente ascritti ai capi C), D) e M) (per quest’ultimo,
limitatamente alle due pistole, al calcio di pistola ed al serbatoio),
essendo i fatti assorbiti in quelli di cui ai corrispondenti capi B), E) e N)
e, per l’effetto, ridetermina la pena complessiva per PORTARO Giuseppe
in anni quattro, mesi tre, gg. venti di reclusione ed euro 9.140 di multa
e per PORTARO Giovanni in anni 2 mesi 10 e giorni 27 di reclusione ed
euro 5.427 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Così deciso il 15.2.2018.

Il Presidente estensore
Angelo Capo zi

confronti di entrambi. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.

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