Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16500 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16500 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVARI VINCENZO N. IL 17/09/1939
avverso la sentenza n. 709/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARL
del 10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

Data Udienza: 04/03/2016

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 10/10/2013 il Tribunale di Castrovillari condannava LEVARI
VINCENZO, con le attenuanti generiche, alla pena – sospesa – di euro 200 di ammenda per
in reato di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 401 del 1989.
Avverso la sentenza ha proposto appello alla Corte di Appello di Catanzaro che, investita

ricorso per cassazione.
Il LEVARI si duole della mancata assoluzione per non aver il Tribunale considerato la
mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, il ricorrente, tramite

dichiarazione

pervenuta in cancelleria il 29/2/2016, ha manifestato la volontà di rinunciarvi.
Ai sensi dell’art. 591 c. p. p., il ricorso va dichiarato inammissibile ed il proponente condannato
al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di
impugnazione poi rinunciata, della somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.

dell’impugnazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte qualificando l’atto di appello come

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