Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1650 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1650 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VUJOVIC VLATKO N. IL 02/09/1971
avverso l’ordinanza n. 140/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
23/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. y ihmice.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

Con ordinanza 23/2/12, su istanza della difesa del Vujovic, che chiedeva l’estinzione ex art.
172 cp, per decorso del tempo, di altre tre pene cumulate nel provvedimento di esecuzione
emesso nei suoi confronti il 7/6/10, rigettava la richiesta, osservando che la prescrizione delle
pene la cui esecuzione sia subordinata ad una condizione decorre dal momento in cui diviene
irrevocabile la decisione che ne accerta l’avverarsi: nel caso ciò era avvenuto, per le pene sub
1, 2 e 4 (oggetto dell’istanza) delle cinque in cumulo, con provvedimento 24/2/11 dello stesso
giudice, mentre quelle sub 3 e 5 erano già state condonate o diversamente dichiarate estinte.
In ogni caso i reati successivamente commessi comportavano la revoca dei vari benefici (due
sospensioni condizionali e un’espulsione), né era ammesso lo scioglimento della pena unica in
esecuzione per dichiarare l’estinzione di singole pene.
Ricorreva per cassazione la difesa del Vujovic, deducendo violazione di legge materiale e
processuale e vizio di motivazione: la sentenza n. 5, per la quale erano stati revocati i benefici
di cui alle sentenze sub 1 e 4 (non faceva questione di quella sub 2), era passata in giudicato il
21/12/01 ed era dunque quella la data da cui far decorrere il decennio per la prescrizione delle
pene condizionate precedentemente irrogate. Il giudice adito non aveva fatto buon governo dei
principi da lui stesso enunciati. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso, infondato nelle conclusioni, va rigettato. E’ ben vero che in caso di condanna a pena
condizionalmente sospesa la prescrizione della pena stessa comincia a decorrere dal passaggio
in giudicato della condanna per il reato successivamente commesso che caduca il beneficio (e
non dal provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne dà atto), ma nel caso in esame vale
il disposto dell’art. 172, settimo comma, ultima parte, del codice penale, per cui l’estinzione
delle pene non ha luogo se il condannato, durante il tempo necessario all’estinzione della pena,
riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. E’ il caso in esame, in
cui la sentenza n. 5 (furto e ricettazione) è sopravvenuta (irrevocabile il 21/12/01) prima che
tale tempo decorresse per quella n. 4 (furto), in giudicato il 13/3/00, e già quest’ultima (oltre
alla n. 5) prima che il detto tempo decorresse per quella n. 1 (furto), in giudicato il 20/12/96.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 28/11/12
cons. e

Con ordinanza 5/1/12 il Gip del Tribunale di Milano quale giudice dell’esecuzione, su richiesta
del Pm, rilevato che la pena applicata su richiesta il 31/10/01 nei confronti di Vujovic Vlatko ai
sensi dell’art. 444 cpp (irrevocabile il 21/12/01) era stata sostituita ex art. 16 d.lgs. n. 286/98
con l’espulsione dell’interessato, che risultava eseguita, dal territorio dello Stato, dichiarava
l’estinzione dell’irrogata pena detentiva (sub 5 del provvedimento di cumulo in esecuzione).

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