Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1650 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1650 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso prop.osto da:
NICOLACI ANTONIETTA N. IL 28/05/1936
avverso la sentenza n. 135/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Potenza, con sentenza emessa il 18/01/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Matera, in data 15/07/2011, appellata
da Antonietta Nicolacci, imputata del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, L.
638/1983 [come contestato in atti, in relazione alle retribuzioni corrisposte nel
Marzo 2006] e condannato alla pena di mesi uno di reclusione ed C 250,00 di
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputatq . e della mancata concessione
delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della
pena.
3. Le
censure dedotte nel ricorso – quanto alla sussistenza della
responsabilità penale – sono infondate perché in contrasto con quanto accertato
e congruamente motivato dal giudice di merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 1
e 2). Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto poiché
non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
3.Quanto alle censure attinenti alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena, la Corte Territoriale ha
congruamente motivato sui punti in esame, mediante valutazioni di merito
immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui agli artt. 163 e 62 bis
cod. pen. w.A.0
9J(A44.:.
eee
”
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Antonietta
Nicolacci con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
multa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Presidente
Il Componente estensore