Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 165 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 165 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BODINI LUAN nato il 11/09/1984, avverso l’ordinanza del
22/06/2012 del tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 22/06/2012, il Tribunale di Napoli, pur
riqualificando il fatto in tentativo di rapina impropria, manteneva
ferma, nei confronti di BODINI Luan, l’applicazione della misura
cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo

Data Udienza: 28/11/2012

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

56-628

COD. PEN.:

sostiene il ricorrente che

«la motivazione dell’impugnata ordinanza appare del tutto lacunosa
in relazione all’aspetto fondamentale della vicenda, vale a dire
l’impiego della forza da parte degli indagati per assicurarsi l’impunità,
tentativo di introdursi all’interno dell’abitazione della persona offesa».
Ad avviso del ricorrente il tribunale non avrebbe, infatti,
specificato in cosa si fosse sostanziata la reazione degli indagati,
motivazione che sarebbe stata tanto più necessaria in quanto dalla
certificazione medica in atti risultava che le lesioni riscontrate ai C.C.
che erano intervenuti, erano dovute «a caduta accidentale durante il
servizio».
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il tribunale, nel descrivere la pacifica dinamica dei fatti, ha
scritto: «[…1 i militari intervenivano e riuscivano a trarre in arresto i
tre individui, nonostante la violenta reazione opposta dagli indagati
Mera e Bodini i quali nel tentativo di sfuggire alla presa dei militari e
darsi alla fuga cagionavano al Kilo LA Torre e al Brig. Felice lesioni
rispettivamente giudicate guaribili in 5 e 2 giorni».
Il tribunale, quindi, ha attestato che le lesioni furono dovute alla
violenta reazione dell’imputato e ciò risulta proprio dalla
certificazione medica in atti.
E’, pertanto, del tutto irrilevante che il tribunale non abbia
chiarito in cosa si fosse sostanziata la reazione degli indagati,
perché, ciò che rileva è che la reazione vi fu e che, a seguito della
medesima, i C.C. intervenuti riportarono le lesioni di cui alla
certificazione medica in atti.

2

dopo l’intervento dei carabinieri che avevano interrotto il loro

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

a di

€ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 28/11/2012
IL PRES ENTE
(Dott. Anto o Esposito)
IL CONSIG i ER EST.
,

(Dott. G./ “<go

nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA