Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 165 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 165 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIHAI COSTEL N. IL 11/11/1972
avverso la sentenza n. 1603/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impuerata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative„ previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere ci quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di g,raw me, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
lugliol’.992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzell i„ R.V 216583; Cass. 11, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Ca:ss. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I. 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 17 fe:bbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., :.vi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colp3, anehe I . applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stima, ed no tissme in euro rnillecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del nr3ced mentp nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla c.,e;sa delle ammende.
Così dcciA in
i
_123 settembre 2013

– 7 GE” 2 014
Il Fundonsrio Giudbario
Ori Pkbtne

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale MIHAI Costei, per i reati di false generalità e falso in certificazione
amministrativa commesso da privato, uniti per continuazione, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando carenza di motivazione con riguardo, in particolare,
alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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