Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 165 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 165 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINIELLO FABIO N. IL 30/07/1988
avverso l’ordinanza n. 430/2014 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
Mariniello Fabio di riconoscimento della continuazione tra i reati di rapina e
detenzione di armi commessi a Cui-ti 1’8/3/2007 e le quattro rapine e detenzioni
illegali di armi commesse dal 29/3/2011 al 3/4/2011 in Aversa, Giugliano e
Carinaro.

tossicodipendenza di Mariniello in occasione della rapina del 2007; aggiungeva
che, dalla lettura delle sentenze di condanna, non emergeva alcun elemento che
consentisse di ritenere i reati rapportabili ad un atto psichico unico e che il
notevole lasso di tempo trascorso (quattro anni), la diversità dei luoghi di
consumazione e il concorso con persone diverse facevano ritenere che si
trattasse di condotte oggetto di distinte deliberazioni.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Mariniello Fabio, deducendo

violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La motivazione era apparente e l’ordinanza non aveva preso in
considerazione gli elementi, pur evidenziati dalla difesa, che dimostravano la
sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del vincolo: l’omogeneità
dei reati, la loro consumazione in un arco temporale non esteso, l’identità delle
condotte. Il ricorrente lamenta che non sia stata presa in considerazione la
tossicodipendenza del soggetto, che era stata documentata, e che sia stato
valorizzato il dato della diversità dei concorrenti, rilevante solo con riferimento
alla continuazione tra i reati associativi, ma non con riferimento ai reati a
concorso eventuale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente si limita a contrapporre alcuni indici – già presi in
considerazione dal giudice nell’ordinanza impugnata – a quelli assai pregnanti
valorizzati nell’ordinanza; non contrappone alcunché alla affermazione secondo
cui lo stato di tossicodipendenza di Mariniello nel 2007 non era in alcun modo
provato; non dimostra in alcun modo la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento.

2

Il Giudice osservava, in primo luogo, che non risultava lo stato di

Questa Corte ha costantemente affermato che l’unicità del disegno
criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della
legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di
tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che
siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere.

Tale unitarietà nell’ideazione delle rapine – sia quelle compiute nel 2011 che

dal Giudice ma – in verità – non è nemmeno affermata esplicitamente dal
ricorrente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

quella eseguita nel 2007 – in occasione della prima è negata ragionevolmente

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