Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16499 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16499 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PECCERILLO SEBASTIANO nato il 12/01/1970 a GRAGNANO

avverso l’ordinanza del 08/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 8/3/2017, il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava l’istanza di concessione della semilibertà ex art. 50 Ord. Pen., avanzata
dal detenuto Peccerillo Sebastiano, condannato per tentato omicidio, violazione
della normativa sugli stupefacenti, detenzione illegale di armi ed estorsione
aggravata.
Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione,

comma 1 lett. b), e) cod. proc. pen. In primo luogo, si deduce contraddittorietà
della motivazione. I giudici ritengono il Peccerillo residualmente pericoloso in
base ad elementi che lo collegano all’attività organizzata, ma, al contempo,
constatano l’assenza di dati che permettano di dimostrare la sussistenza di detti
legami. In secondo luogo, il Tribunale di sorveglianza omette di considerare la
nuova relazione della polizia penitenziaria, dalla quale si evince che il Peccerillo,
riconoscendo gli errori commessi, ha cominciato un profondo percorso di
risocializzazione. Infine, il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con la
richiesta di disponibilità lavorativa avanzata da Cimino Vincenzo, soggetto ben
inserito nei circuiti penitenziari e del quale è stata riconosciuta la professionalità
e l’attenzione dimostrata nei confronti dei soggetti più deboli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il presupposto per l’ammissione del condannato al regime di semilibertà
è rappresentato dalla evoluzione positiva del trattamento penitenziario. Detto
presupposto, quindi, deve essere assolutamente certo ed il relativo giudizio deve
essere tanto più prudente e cauto quanto più sia da considerare elevata
l’originaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità e dalle
modalità di esecuzione dei reati commessi, tenendosi conto, inoltre, del lasso di
tempo che il soggetto ha trascorso in carcere e di quello che deve ancora
trascorrere fino al termine della pena (Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012 – dep.
12/04/2013, P.G. in proc. Ucciero, Rv. 255681).
Nel caso di specie, deve osservarsi come la motivazione del Tribunale di
sorveglianza sia logica e coerente. Il giudice del merito ritiene che il Peccerillo sia
ancora pericoloso sulla base di molteplici elementi, quali: le condanne riportate
per reati di grave allarme sociale, la condotta tenuta in carcere dal 2005 al 2013
sanzionata da svariati provvedimenti disciplinari, la volontà di minimizzare i fatti
contestati, l’incoscienza della sofferenza arrecata alle vittime. Al riguardo,
2

nell’interesse del condannato, l’avv. Giuliano Renzi, richiamando l’art. 606,

l’ultima relazione di sintesi, dalla quale si desume un miglioramento
dell’atteggiamento del condannato, è insufficiente per giustificare la concessione
della misura, se bilanciata con i numerosi elementi negativi citati, per concedere
il beneficio richiesto.
Per quanto riguarda la richiesta di disponibilità lavorativa citata dal ricorso
il Tribunale di sorveglianza ha preso le opportune informazioni, come si evince
dall’ordinanza.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al

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