Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16497 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16497 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 24/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 24/11/2016, il Tribunale di sorveglianza di Sassari
rigettava il reclamo proposto dal detenuto Attanasio Alessio, ai sensi dell’art. 18-

ter Ord. Pen., avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva
prorogato di 3 mesi il controllo della corrispondenza ed il divieto di ricevere
stampa locale.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione.

pen., in relazione all’art. 18-ter, comma 1, Ord. Pen., sostenendo che il decreto
di proroga – emesso il 9/9/2016 con scadenza il 24/12/2016 – avrebbe dovuto
produrre i suoi effetti per i tre mesi dal giorno della notifica. Con il secondo
motivo, richiama l’art. 606, comma 1 lett. b), e) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 18-ter, comma 1, Ord. Pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza,
richiamando il decreto, non avrebbe motivato il divieto di ricevere stampa locale.
Con atto del 3/12/2016, il ricorrente ha integrato i motivi
precedentemente proposti, lamentando la violazione di cui all’art. 606, comma 1
lett. b), e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 24 Cost. Sostiene che la mancata
consegna del pacco, contenente la documentazione della richiesta di rinvio a
giudizio, avrebbe causato la lesione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivi principali del ricorso sono manifestamente infondati.
Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che non c’è ragione di
dubitare dell’assunto in base al quale il decreto di proroga produca effetti fin dal
giorno della sua emissione.
Con riferimento al secondo motivo, deve osservarsi che la motivazione del
provvedimento impugnato è completa ed immune da vizi logici: il divieto di
ricevere stampa dal luogo d’origine, come adeguatamente illustrato dai giudici di
merito, deriva dalla circostanza che il condannato continui a mantenere legami
con l’organizzazione criminale di appartenenza.
Il nuovo motivo, proposto con atto del 3\12\2016, è inammissibile, perché
devolve questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il
giudice di merito non è stato chiamato a decidere. (cfr. Sez. 1, n. 9780 del
11/01/2017 – dep. 28/02/2017, Badalamenti, Rv. 269421)
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
2

Con il primo motivo, richiama l’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.

stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle

Così deciso in Roma il 17 novembre 2017.

ammende.

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