Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16494 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16494 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAINITO GAETANO nato il 09/03/1963 a CALTANISSETTA

avverso l’ordinanza del 03/02/2017 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 3/2/2017, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta dal condannato Trainito Gaetano per
ottenere, sulla base di richiami alla giurisprudenza di legittimità, la
rideterminazione, con riduzione di un terzo, di pene cumulate.
Avverso tale provvedimento, il Trainito ha proposto ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.: la motivazione

di 1\3 richiesta, viola il principio dell’estensione della riduzione prevista per il
giudizio abbreviato, come previsto dalle sentenze di questa Corte n.
20881/2010, 15409/2004, 40448/2007. Il principio è applicabile al caso di
specie, poiché il ricorrente risulta destinatario di un provvedimento di cumulo nel
quale sono ricomprese cinque sentenze – tutte unificate, ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., sotto il vincolo della continuazione – di cui una emessa con rito
abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Trainito, sostenendo che l’unificazione in continuazione fra sentenze
emesse a seguito di rito abbreviato e sentenze emesse con rito ordinario
comporti una riduzione di 1\3 anche per queste ultime, interpreta male il dictum
giurisprudenziale, il quale, correttamente inteso, stabilisce al contrario che, ii/
sede di rideterminazione di pena conseguente al riconoscimento della
continuazione, la riduzione ex art. 442 c.p.p. deve essere applicata (non può
andare persa) alla frazione di pena apportata in aumento per la ritenuta
continuazione in riferimento al reato satellite, ove questo sia stato giudicato con
rito abbreviato. Ma tale ipotesi astratta non è configurabile nel caso ora in
esame, come giustamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

2

dell’ordinanza è apparente e contradditoria, perché, non concedendo la riduzione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

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