Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16493 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16493 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPATAFORA LIBORIO nato il 29/10/1949 a CORLEONE

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 25/1/2017, la Corte di appello di Palermo confermava la
sentenza del 13/9/2016, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva accertato
la responsabilità di Spatafora Liborio in relazione al reato ex art. 76, comma
quarto, d.lgs. 15912011, per non aver versato la cauzione, pari a 500 euro,
impostagli dal medesimo Tribunale, col decreto applicativo della misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale.

per cassazione. Con il primo motivo richiama l’art. 606, comma 1 lett. c), in
relazione all’art. 415-bis cod. proc. pen. che impone, pena la nullità insanabile
del decreto di citazione in giudizio, la notifica dell’avviso della conclusione delle
indagini preliminari al difensore nominato. La Corte di appello non ha considerato
che il citato avviso è stato notificato al difensore d’ufficio quando l’imputato
aveva già nominato quello di fiducia. Con il secondo motivo si richiama l’art. 606,
comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art.

62-bis cod. pen.,

deducendo che il giudice di appello, affermando apoditticamente l’inapplicabilità
all’imputato delle circostanze generiche, ha reso motivazione apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo motivo si lamenta la nullità della notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, sostenendo che la notificazione, essendo
avvenuta il giorno 11/8/2014 alle 10,30, quindi dieci minuti dopo la nomina dei
difensori di fiducia, avrebbe dovuto essere indirizzata a questi ultimi e non a
quello d’ufficio. Al riguardo, però questo Collegio osserva che, ai fini della validità
degli avvisi in senso lato, bisogna far riferimento al professionista che risulta
difensore al momento dell’inoltro (Sez. 3, Sentenza n. 5096 del 10/10/2013dep. 03/02/2014, Rv. 258839). Nel caso di specie, l’inoltro si è verificato fra il 15
e il 17 luglio 2014, quando .yancora non era stato nominato alcun difensore di
fiducia.
Con il secondo motivo si lamenta carenza di motivazione relativamente
alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In realtà, il ricorrente
omette di considerare che si è in presenza di corretta motivazione

per

relationem: le ragioni alla base della decisione della Corte di appello di Palermo
sono esposte in modo sufficiente, se si considera che gli argomenti esposti nel
provvedimento di primo grado e in quello di appello si sono perfettamente fusi
ed integrati.
2

Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato ha proposto ricorso

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna richiamando al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

itrz:77

P.Q.M.

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