Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16491 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16491 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDALLAH ABDELMAKSOUD nato il 20/04/1992

avverso l’ordinanza del 08/03/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

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RITENUTO IN FATTO

Con decreto del 21/7/2016, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo
dichiarava inammissibile l’istanza di esecuzione della pena presso il domicilio
presentata dal condannato Abdallah Abdelmaksoud, perché risultava che
l’interessato la pena era riferibile al reato di cui all’art. 628, comma terzo, cod.
pen, ostativo al godimento del beneficio, ai sensi dell’ art. 4-bis Ord. Pen.
Avverso tale provvedimento, l’istante ha proposto impugnazione al

cassazione con ordinanza in data 8/3/2017 e ne ha disposto la trasmissione a
questa Corte. Il ricorrente sostiene che, avendo già scontato due anni e sei mesi
di reclusione, si deve presumere che la pena per il reato ostativo sia stata
espiata durante la detenzione intramuraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Dagli atti risulta chiaramente che il ricorrente non ha ancora espiato del
tutto il reato ostativo al beneficio richiesto, così come stabilito dall’art. art. 4-bis,
comma 1- ter, Ord. Pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la
sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

Tribunale di sorveglianza di Roma che l’ha qualificata come ricorso per

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