Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16490 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16490 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPIZZI LEONARDO nato il 03/05/1977 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 22/2/2017, la Corte d’appello di Palermo confermava la
sentenza del 29/2/2016, con cui il Tribunale di Agrigento aveva condannato
Capizzi Leonardo alla pena di 8 mesi di reclusione, per il reato di cui all’art.
art.75, comma 2, d.lgs. 159/11. Il Capizzi era ritenuto responsabile di aver
violato le disposizioni del decreto n. 18/97, emesso dal Tribunale di Agrigento,
perché era risultato assente dalla sua abitazione negli orari prestabiliti e non

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in due motivi, l’avv. Calogero Meli.
Con il primo motivo si richiama l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., in relazione all’art. 75 D.Igs. 159/11: è contestata la violazione dell’obbligo
di uscire in orari determinati e non la violazione inerente alla sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno, quindi la Corte d’appello sarebbe incorsa in
error in iudicando laddove ha qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 75,
comma 2, invece che ai sensi dell’art. 75, comma 1, D.Igs. 159\11.
Con il secondo motivo si richiama l’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.
pen. in relazione all’art. 133 cod. pen.: la motivazione con cui la Corte d’appello
ha rigettato il motivo di impugnazione, con cui si lamentava l’eccessività della
pena inflitta, è del tutto illogica e carente, perché omette di considerare, con la
dovuta attenzione, tutti gli elementi a sua disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
In relazione al primo, riguardante la qualificazione della condotta illecita
dell’imputato, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è costante
nell’affermare che in materia di misure di prevenzione, l’art. 75, comma 2, d.lgs.
159/11 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi
che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo
comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza
speciale (ex multis: Sez. 1, 27.1.2009 n. 8412, P.G. in proc. Iuorio, rv. 242975;
Sez. 2, 27.3.2012 n. 27022, Cozzella, rv. 253410).
In relazione al secondo motivo di ricorso, è pacifico che il giudice di
merito, nel determinare la pena, può attingere ad una qualunque circostanza,
oggettiva o soggettiva, idonea a qualificare la personalità del colpevole o ad
indicare la gravità del reato, poiché gli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen.
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aveva adempiuto all’obbligo di firma presso il Commissariato di Canicattì.

sono non già quantità matematiche, delle quali si debba eseguire la somma,
bensì principi direttivi, sicché non può essere ritenuta carente di motivazione la
sentenza nella quale non si accenni a taluno di essi (Sez. 5, Sentenza n. 10611
del 25/09/1984 – dep. 27/11/1984, Rv. 166865). Stando così le cose, si può
parlare di vizio di motivazione soltanto nelle ipotesi in cui il giudice, con
affermazioni apodittiche, non dia conto delle ragioni poste alla base della sua
decisione. Tale situazione non è ravvisabile con riferimento al provvedimento in
esame. L’iter logico argomentativo in cui si snoda il ragionamento della Corte

sociale del Capizzi, per poi passare alla determinazione del quantum della pena.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

d’appello è infatti ineccepibile, laddove prima si concentra sulla pericolosità

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