Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1649 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1649 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ASSET BANCA SPA
1) MINISTERO DELLE FINANZE
avverso l’ordinanza n. 151/2011 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
07/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
1ette/sdlèt4e le conclusioni del PG Dott. 3„ . „1: 51? (1-95rC( ,

12.

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Data Udienza: 28/11/2012

N.13627/12-RUOLO N. 6 C.C.N.P.(1981)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 15 febbraio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Forlì, quale
giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, con la quale il legale
rappresentante della s.p.a. “ASSET BANCA” con sede in San Marino, qualificatosi
terzo estraneo, ha chiesto la revoca della confisca di danaro, titoli ed
autovetture, disposta a carico di ZANELLI Tristano, condannato, con sentenza
abusivo dell’attività bancaria e finanziaria e raccolta abusiva presso il territorio
italiano di danaro e titoli di credito, successivamente trasferiti presso la citata
s.p.a. “ASSET BANCA”; e l’istanza di revoca di detta confisca era stata rigettata
in quanto la società istante non era stata ritenuta terza estranea, si che,nel suo
comportamento, non era stato riscontrato il requisito della buona fede.
2.Avverso detto provvedimento del G.I.P di Forlì ricorre per cassazione il legale
rappresentante della s.p.a. “ASSET BANCA” per il tramite dei suoi difensori,
deducendo:
I)-violazione della legge processuale, in quanto il provvedimento impugnato non
era quello di sequestro preventivo, ma aveva ad oggetto la confisca di beni,
quale misura di sicurezza patrimoniale definitiva;
II)-erronea applicazione di legge, essendo la società ricorrente terzq estranea,
per la quale vigeva il principio di non colpevolezza, si che era stata applicata una
misura di sicurezza ad un soggetto non condannato, in quanto lo stralcio del
diverso processo a carico del proprio legale rappresentante era in una fase
ancora preliminare;
III)-carenza di motivazione circa il nesso di pertinenza fra quanto oggetto di
confisca ed i reati contestati allo ZANELLI.
CQNSIDEFtpTO IN DIRITTO

1.La s.p.a. “ASSET BANCA” si è qualificata terza estranea rimasta pregiudicata
dalla confisca, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Forlì nei confronti di ZANELLI
Tristano ed avente ad oggetto danaro, titoli ed autovetture; e la confisca
anzidetta è stata disposta in quanto i beni confiscati sono stati ritenuti essere
nell’esclusiva ed effettiva disponibilità dello ZANELLI.
2.Correttamente pertanto la s.p.a. “ASSET BANCA”, per tutelare i suoi diritti, ha
esperito il rimedio dell’incidente di esecuzione, di cui agli artt. 665 e segg. c.p.p.
(cfr., per un caso analogo in materia di confisca disposta ex articolo 2-ter,
1

ormai definitiva emessa dal G.U.P. di Forlì il 15 novembre 2010, per esercizio

comma terzo legge 31 maggio 1975 n.575, Cass. SS.UU. 19.12.2006 n. 57, rv.
234956).
3.L’art. 676 c.p.p. espressamente dispone che, in tema di confisca, il giudice
dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 quarto comma c.p.p., che appresta
lo strumento dell’opposizione al medesimo giudice, tenuto a provvedere, con le
forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p.
E’ da ritenere che il rimedio dell’opposizione rivesta carattere esclusivo e deve
dell’esecuzione abbia proceduto “de plano”, ma anche allorché il giudice
dell’esecuzione abbia irritualmente proceduto, come nel caso in esame, nel
contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità
perseguita dalla norma in esame, di apprestare un’adeguata tutela al privato,
che si ritenga danneggiato dalla grave misura patrimoniale della confisca, atteso
che, con il rimedio dell’opposizione, il privato può far valere innanzi al giudice di
merito questione di merito inibite nella presente sede di legittimità, in tal modo
consentendogli di tutelare i propri interessi in maniera più incisiva (cfr. Cass. 1^
9.3.07 n. 18223; Cass. 1^ 10.7.07 n. 28045; Cass. 1 n.1008 del 13/11/2008
dep.13/01/2009, Valletta, Rv. 242510).
4.Pertanto da un lato non è condivisibile il decreto del 16 marzo 2012, presente
in atti pur se non impugnato dalla società ricorrente, con il quale il G.I.P. di Forlì
ha dichiarato inammissibile la pur corretta opposizione proposta innanzi a lui
dalla s.p.a. “ASSET BANCA”, avendo erroneamente ritenuto che l’opposizione
fosse ipotizzabile solo qualora si fosse provveduto “de plano” e cioè senza
contraddittorio; dall’altro si rileva che la società ricorrente non avrebbe dovuto
adire anche questa Corte, ma si sarebbe dovuta limitare ad attivare lo strumento
dell’opposizione, specificamente apprestato dalla legge penale e quindi preclusivo
del ricorso a questa Corte, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (cfr., in
termini, Cass. 1^ 11.7.08 n. 29566).
5.Tuttavia il ricorso proposto innanzi a questa Corte dalla s.p.a. “ASSET BANCA”,
pure in presenza del rilevato “error in procedendo”, non è inammissibile.
Tenuto conto del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del
“favor impugnationis” (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. 1^ 14724/04; Cass.
3^ n. 8124/2003; Cass. 4^ 34403/03), questa Corte, qualificato il ricorso
proposto dalla s.p.a. “ASSET BANCA” come opposizione, di cui all’art. 667 quarto
comma cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale
di Forlì per l’ulteriore corso.
2

essere inderogabilmente esperito non solo nell’ipotesi in cui il giudice

P.O.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al
G.I.P. del Tribunale di Forlì per la decisione.
Così deciso il 28 novembre 201t

IL PRESIDENTE

ILICNSIGLIERE ESTENSORE

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