Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1649 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1649 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .
CHELLO CLAUDIO N. IL 26/07/1951
avverso la sentenza n. 444/2013 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Cremona, con sentenza emessa il 21/03/2013, ex .
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Claudio Chello – imputato dei,
reati, di cui tt’artt 8 d.lgs. 74/2000Y(come contestata’ in atti) – la pena —Omesi
dieci di reclusione; pena sospesa.
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2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Claudio
Chello con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in