Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16489 del 17/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 16489 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SESSA MASSIMO N. IL 25/06/1971
avverso l’ordinanza n. 80/2012 TRIB. LIBERTÀ’ di CATANIA del
29/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere DottRENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pc.31 CUI
\e‘,\ Q1–Z-e.”;

Uditi difensor Avv.;

e —,p

Data Udienza: 17/10/2012

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del
riesame, rigettava l’appello proposto nell’interesse di SESSA Massimo (soggetto indagato per il
reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90) avverso il provvedimento del GUP del Tribunale di quella
città che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in

1.2 Osservava il Tribunale che le esigenze cautelari poste a fondamento del
provvedimento restrittivo erano tuttora permanenti con specifico riferimento al pericolo di
reiterazione di condotte della stessa specie, anche in relazione alle modalità con le quali il fatto
era stato commesso denotanti una particolare indole violenta ed aggressiva dell’indagato. Per
tale ragione riteneva, quindi, del tutto adeguata la misura cautelare adottata. Rilevava, poi, il
Tribunale, quanto alla dedotta incompatibilità della custodia in carcere in relazione alla
situazione di salute, la piena compatibilità con lo stato detentivo inframurario. Ed infine,
riteneva indimostrata la ulteriore deduzione difensiva volta ad ottenere la sostituzione della
misura con quella meno grave degli arresti domiciliari, onde poter frequentare il SERT di
Catania per la terapia disintossicante riabilitativa, affermando che nessun programma di
recupero era stato allegato da parte della difesa.
1.3 Per l’annullamento del detto provvedimento ricorre l’indagato a mezzo del proprio
difensore di fiducia, deducendo violazione di legge per erronea applicazione della legge penale
processuale (art. 161 comma 4 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 180 stesso
codice) e rilevando, anche, la nullità dell’ordinanza per avere il Giudice ritenuto idonea la
notifica al difensore di ufficio. In particolare la difesa deduce insufficienza della motivazione
con riferimento al punto riguardante la idoneità delle ricerche effettuate all’atto della notifica
da parte dell’Ufficiale giudiziario, evidenziando che la temporanea assenza del destinatario ove
non rinvenuto sui luoghi non equivale ad irreperibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
2. La decisione del Tribunale non si presta ad alcuna censura essendo stata motivata con
ineccepibile ragionamento anche sotto il profilo logico (oltre che fattuale), la attualità e gravità
delle esigenze cautelari: non a caso il Tribunale, pur dando atto della risalenza dei precedenti,
peraltro specifici e dunque idonei a giustificare il rischio più che concreto di una ricaduta nel
delitto, ha collegato tale pericolo anche alle modalità di commissione del reato denotanti una
elevatissima carica di aggressività da parte dell’indagato. E’ stata altrettanto correttamente
motivata la compatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con la misura carceraria,
avendo il Tribunale fatto riferimento alla capacità da parte dell’indagato, nonostante le sue
asserite negative condizioni di salute, di commettere il reato per il quale risulta indagato e

1

carcere.

ristretto in carcere, non tralasciando nemmeno le risultanze delle consulenza medica in atti e
della documentazione sanitaria allegata, a ragione ritenute non decisive per dimostrare la
situazione di salute incompatibile.
3. Sotto tali profili il ricorso, come accennato nell’incipit della presente decisione, risulta
generico non solo perché la gran parte del ricorso è dedicata a richiami a massime
giurisprudenziali senza poi alcun collegamento con la realtà processuale, ma anche perché
sostanzialmente reiterativo di argomenti già sottoposti alla valutazione del giudice di merito

dell’appello), ha diffusamente e congruamente motivato, facendo buon governo delle regole
interpretative da tempo elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di presupposti
per l’adozione delle misure coercitive personali e delle condizioni necessarie per una eventuale
revoca e/o modifica.
4.

Stante la manifesta infondatezza e genericità dei motivi, il ricorso va dichiarato

inammissibile: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma – ritenuta congrua – di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, trovandosi lo stesso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
5. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai sensi dell’art. 94 comma 1
ter delle Disp. Att. Cod. proc. pen. al Direttore dell’istituto penitenziario ove la ricorrente è
attualmente ristretta

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2012
Il C nsigliere estensore

Il Presidente_

che, sui vari punti che formano oggetto del ricorso (e che già costituivano l’oggetto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA