Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16488 del 17/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16488 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCORPINIT1 LEONARDO N. IL 22/09/1982
avverso l’ordinanza n. 445/2011 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
28/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do lt RENATO GRILLO;
-c3
t- /sentite le conclusioni del PG Dott.f’..L2..A

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2012

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 28 gennaio 2012 il Tribunale di Perugia – Sezione per il Riesame decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte della
precedente ordinanza emessa il 5 ottobre 2010 dal medesimo Tribunale con la quale era stata
dichiarata l’inefficacia dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei

L. 370/00, accoglieva l’istanza di riesame proposta da quest’ultimo, revocando la misura
cautelare a suo tempo disposta. Il Tribunale, in particolare, dopo aver ritenuto utilizzabili le
intercettazioni, confermava l’esistenza di un grave quadro indiziarlo a carico dell’indagato,
escludendo, invece, la sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura.
1.2 Ricorre per l’annullamento della detta ordinanza l’indagato SCORPINITI Leonardo, a
mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale ed in particolare delle norme processuali relative alla
utilizzabilità di atti di indagine (le intercettazioni) e manifesta illogicità della motivazione per
avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza individuandoli negli esiti
delle disposte intercettazioni. In particolare deduce il ricorrente che il Tribunale del Riesame
perugino, nonostante la statuizione della Corte Suprema di inidoneità della mancata
trasmissione al Tribunale del Riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche a
rendere inefficace la misura custodiale e la conseguente necessità di verificare in concreto la
sussistenza del compendio indiziario a prescindere dalle intercettazioni laddove non utilizzabili,
nulla aveva argomentato al riguardo soffermandosi con motivazione del tutto apparente sulla
configurabilità astratta dei reati contestati in via provvisoria all’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso che la decisione di questa Corte di annullamento

con

rinvio della

precedente ordinanza cautelare dichiarata (erroneamente) inefficace dal Tribunale perugino
per la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, aveva
indicato il principio di diritto cui il Tribunale perugino avrebbe dovuto uniformarsi nel
riesaminare la consistenza del quadro indiziario, segnalando come la mancata trasmissione dei
decreti non costituisse presupposto per la declaratoria di inefficacia della misura come
erroneamente affermato dal Tribunale di Perugia, ma tutt’al più, ed in presenza di determinate
condizioni, il presupposto per ritenere quelle intercettazioni non utilizzabili.
3. Ciò detto il Tribunale perugino, per un verso, nulla ha statuito in merito alla utilizzabilità
delle intercettazioni, dovendo invece verificarne la utilizzabilità processuale in presenza di
eventuali vizi non esaminati. Per altro verso, nel descrivere il quadro indiziario a carico t,i/

riguardi di SCORPINITI Leonardo indagato per i reati di cui all’agli artt. 416 cod. pen., e 9 della

dell’indagato ha fatto esclusivo riferimento alle intercettazioni, ritenute implicitamente
utilizzabili, senza alcuna verifica in merito agli altri elementi posti a base delle accuse: tale
carenza argomentativa, caratterizzata, oltre che da manifesta contraddittorietà ed illogicità
specie con riferimento alle prescrizioni imposte da questa S.C. in sede di annullamento con
rinvio, da carenza di motivazione, appare ancor più evidente se solo si ponga mente alla
descrizione del reato associativo effettuata senza alcuna concreta verifica degli elementi
strutturali del reato. Il Tribunale, infatti, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza di
annullamento del 15 aprile 2011, avrebbe dovuto compiere una verifica attenta e puntuale,
indipendentemente dal tenore delle intercettazioni la cui utilizzabilità era stata posta in
discussione dalla difesa, soffermandosi su altri elementi indizianti in realtà non esaminati.
4. L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Perugia che dovrà
accertare la sussistenza del quadro indiziario in termini di gravità, previa verifica, anzitutto
della utilizzabilità delle intercettazioni ed inoltre, procedendo ad analizzare tutti gli altri
elementi atti a suffragare le imputazioni provvisorie elevate nei riguardi dell’indagato con
specifico riguardo a tutte le ipotesi delittuose contestate.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente,

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