Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16484 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16484 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DACI ALBERT nato il 04/03/1985

avverso l’ordinanza del 27/02/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 27/2/2017 su richiesta del Pubblico Ministero, il
Tribunale di Alessandria, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, revocava,
richiamando gli artt. 164, quarto comma, cod. pen, e 674 cod. proc. pen., la
sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Acqui Terme a
Daci Albert con sentenza del 13/02/2012, divenuta irrevocabile il 12/07/2012, di
condanna per il reato ex art. 496 cod. pen., commesso il 31/05/2009.

in palese violazione dell’art. 164, comma secondo n. 1, cod. pen., poiché
all’epoca della sentenza del 13/02/2012 il Daci aveva già riportato cinque
condanne a pena detentiva per delitto, delle quali il Tribunale di Acqui Terme non
era a conoscenza. Come poteva evincersi dal fascicolo processuale acquisito agli
atti, nel certificato del casellario giudiziario, utilizzato dal giudice della
cognizione, risultava soltanto la pena dì mesi 5 e giorni 10 di reclusione,
condizionalmente sospesa dal Tribunale di Alessandria con sentenza del
27/7/2007, divenuta irrevocabile il 2/10/2007.
Avverso la citata ordinanza di revoca del beneficio l’avv. Paolo Merlo,
nell’interesse del condannato, ha proposto ricorso per cassazione, richiamando
l’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il giudice
dell’esecuzione, concentrandosi solo sul certificato del casellario giudiziario, non
avrebbe considerato che il giudice della cognizione poteva essere a conoscenza
almeno di un’altra condanna, riportata dal Daci in epoca posteriore alla sentenza
del 2007. In base al ricorso, dal fascicolo processuale emergeva che il
condannato era stato detenuto, per altra causa, presso la Casa circondariale dì
Avellino. Dunque, in armonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza di
legittimità nella sentenza di questa Corte n. 37345/15, la revoca si sarebbe
potuta richiedere soltanto facendo ricorso agli strumenti ordinari di
impugnazione avverso la sentenza che aveva concesso il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A seguito della novella del 2001, il giudice dell’esecuzione deve
intervenire in via riparatoria per revocare il beneficio de quo, ogni qualvolta il
provvedimento di concessione dello stesso sia affetto da un vizio genetico inosservanza dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. – che preesiste alla
irrevocabilità della sentenza di condanna cui afferisce. In assenza di qualsivoglia
riferimento letterale in proposito, il perimetro dì quest’intervento in executivis è
stato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sancito che
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La revoca era motivata sul rilievo che il citato beneficio era stato accordato

condizione della revoca è la presenza di cause ostative preesistenti al giudicato e
sconosciute al giudice della cognizione (Sez. U, Sentenza n. 37345 del
23/04/2015, dep. 15/09/2015, Rv. 264381). Per quanto concerne i limiti della
revoca, la preclusione in parola risulta recessiva rispetto alla deduzione di cause
ostative preesistenti conoscibili, ma in concreto ignorate dal giudice della
cognizione. Questa affermazione discende dalla circostanza che all’interno del
sistema del giudicato la statuizione della sospensione condizionale crea una
preclusione debole perché, essendo un giudizio prognostico con effetti giuridici

copre solo il dedotto ma non il deducibile (Sez. U, sentenza citata:

«Il giudice

della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione
della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in
presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al
giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la
doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»).
Sulla base di queste premesse, il provvedimento qui impugnato risulta
immune da vizi giuridici. Il Tribunale di Alessandria, infatti, ha revocato il
beneficio de quo solo dopo aver verificato che dal fascicolo processuale non
risultava che Daci Albert, in data anteriore alla pronuncia in esame, era stato già
condannato, con le seguenti sentenze tutte passate in giudicato, e
segnatamente: sentenza del Tribunale di Alessandria del 24/10/2009
(irrevocabile il 26/3/2010) dì condanna alla pena dì 3 anni, mesi 6 dì reclusione,
1.200,00 euro di multa; sentenza del Tribunale dì Alessandria del 24/10/2009
(irrevocabile il 26/3/2010), di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di
6 mesi di reclusione e 300 euro di multa; sentenza del Tribunale di Casale
Monferrato del 7/5/2010 (irrevocabile il 3/7/2010) di condanna alla pena,
condizionalmente sospesa, di 6 mesi di reclusione; sentenza della Corte di
appello di Torino del 16/7/2010 (irrevocabile il 16/7/2010) di condanna alla pena
di 6 mesi di reclusione.
Il ricorso, quindi, è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la
sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

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temporanei sottoposti alle condizioni stabilite dalla legge o imposte dal giudice,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2017.

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