Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16482 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16482 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KASA GENTIAN nato il 16/09/1976

avverso l’ordinanza del 13/01/2016 del TRIBUNALE di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 13/1/2016, il Tribunale di Ancona rigettava l’istanza,
presentata dal difensore del condannato Kasa Gentian, tendente ad ottenere
l’applicazione dell’indulto.
Il rigetto era motivato sul rilievo della condizione ostativa prevista
dall’art. 1, comma 1 lett. b), lelle n. 241 del 2006, in base al quale l’indulto non
si applica per i delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ai sensi dell’art.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione Kasa Gentian,
richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il
giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato che la reviviscenza della disciplina
anteriore alla novella del 2006, causata dalla sentenza n. 32/2014 della Corte
Costituzionale, ha riaffermato il principio secondo il quale per contestare
l’aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90, il giudice non deve considerare la quantità
ma la qualità della sostanza, così come derivante dal principio attivo. Il
Tribunale di Ancona, ragionando in termini di peso complessivo e non di effettiva
quantità di principio attivo riscontrato, avrebbe violato la regola di

favor rei

sancita dall’art. 2 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) in relazione all’art. 2 cod. pen, perché il Tribunale di Ancona, nel non
applicare la norma penale più favorevole al reo, avrebbe trascurato la
valutazione degli effetti delle citata sentenza della Corte costituzionale.
Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, è tendenzialmente precluso al giudice dell’esecuzione modificare
gli elementi sostanziali del giudicato, così come stabiliti dal giudice della
cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 3955 del 06/12/2007, dep. 24/01/2008 – Rv.
238380).
Pertanto, esulava dai poteri attribuiti al Tribunale di Ancona rivalutare la
sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 80 DPR
309/90, né poteva portare a diversi esiti la valutazione della citata sentenza
della Corte costituzionale, che non ha riguardato la rilevanza della considerazione
dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ai fini dell’applicazione dell’indulto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non
2

80, comma 1, lett. a) e comma 2, del medesimo decreto.

essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle

Così deciso in Roma, 17 novembre 2017.

ammende.

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