Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16480 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16480 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARRAS MANUEL nato il 13/04/1986 a NUORO

avverso l’ordinanza del 28/11/2016 del TRIBUNALE di NUORO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 28 novembre 2016 su richiesta del Pubblico
Ministero, il Tribunale di Nuoro, pronunciando quale giudice dell’esecuzione,
revocava nei confronti di Marras Manuel,

ex art. 168 n. 1 cod. pen., la

sospensione condizionale della pena concessa: dal Tribunale di Pavia con
sentenza del 23/4/2009, divenuta irrevocabile il 7/6/2009 (condanna alla pena di
mesi 6 di reclusione); dal Tribunale di Nuoro con sentenza del 5/7/2013,

ed euro 400,00 di multa).
La revoca era motivata sul rilievo che l’imputato, con sentenza emessa dal
Tribunale di Nuoro il 13/11/2015, divenuta Irrevocabile il 27/2/2016, era stato
condannato alla pena di un anno dì reclusione per delitti commessi il
26/10/2015, dunque nell’ambito del quinquennio dal momento in cui l’ultima
sentenza era divenuta irrevocabile. Inoltre, rifacendosi ai principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’esecuzione non riteneva neppure
applicabile, al caso di specie, il meccanismo previsto dall’art. 164, ultimo
comma, cod. pen.
Avverso la citata ordinanza, l’avv. Salvatore Asole, nell’interesse
dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b), e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione
avrebbe erroneamente interpretato la legge, poiché, con la sentenza del
13/11/2015, il Tribunale di Nuoro non aveva concesso alcuna sospensione
condizionale, né aveva stabilito alcunchè relativamente all’eventuale revoca dei
benefici concessi precedentemente. Inoltre, il ricorrente nota che la somma di
tutte le sanzioni penali, ìrrogate con le menzionate sentenze, non supera i limiti
di cui all’art. 163, comma 1, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto concerne la revoca del beneficio concesso dal Tribunale di
Nuoro con sentenza del 5/7/2013, deve rilevarsi come il giudice dell’esecuzione
ha correttamente applicato l’art. 168, comma 1, cod. pen., poiché dalle
risultanze processuali emerge che il condannato, il 26/10/2015 – quindi entro il
quinquennio dal 20/12/2013, data in cui è divenuta irrevocabile la citata
sentenza in relazione alla quale aveva ottenuto il beneficio della sospensione
condizionale della pena inflitta – ha commesso altri delitti, per i quali ha riportato
condanna a pena detentiva.
2

divenuta irrevocabile il 20/12/2013 (condanna alla pena di mesi sei di reclusione

Anche con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa
dal Tribunale di Pavia con sentenza del 23/4/2009 il provvedimento del giudice
dell’esecuzione risulta essere legittimo. Infatti, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità si può continuare a fruire del beneficio della
sospensione condizionale, concesso in relazione ad una prima condanna, finché
si può godere di analogo beneficio in relazione ad una seconda condanna. In
conseguenza del venir meno, per revoca, del beneficio in relazione alla seconda
condanna a pena sospesa, viene ad essere caducata la condizione per ottenere il

condanna. Si realizza, cioè, revoca a ritroso delle sospensioni condizionali fruite
precedentemente fino alla prima, con conseguente effetto a cascata (Sez. 1, n.
21300 del 13/07/2016 – dep. 04/05/2017, Lopalco, Rv. 270576). E, nel caso ora
in esame, si è avverata proprio siffatta situazione di revoca del beneficio in
relazione alla condanna più remota, essendo stata pronunciata – correttamente,
come si è visto – la revoca del beneficio in relazione alla condanna più recente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Marras Manuel al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2017.

mantenimento del beneficio fruito fino ad allora in riferimento alla prima

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