Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1648 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1648 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) COSTA AUGUSTO N. IL 14/11/1969
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 16/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lgtte/sereite le conclusioni del PG Dott. “.^…./1., 2 9.k

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

La Corte rilevava l’inidoneità (a superare la presunzione di illecita accumulazione posta dalla
norma in oggetto a fronte di un valore dei beni sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività
economica esercitata) degli esiti della prodotta consulenza, intesi a dimostrare la compatibilità
tra l’investimento effettuato dal Costa nella realizzazione della struttura alberghiera e le risorse
finanziarie nella sua concreta disponibilità. In particolare la consulenza non si occupava della
compatibilità per flussi tra fonti ed impieghi e inoltre portava a conforto della sua ricostruzione
fatture diverse da quelle esaminate dai funzionari regionali ai fini del collaudo, per una finale
differenza, per nulla trascurabile, di quasi 1 miliardo e 800 milioni di lire (tra il valore accertato
in sede di collaudo di oltre 4 miliardi e 700 milioni di lire e quello dedotto di 2 miliardi e 900
milioni di lire). Di qui il rigetto.
Ricorreva per cassazione la difesa. Rivendicato il diritto del terzo di chiedere la restituzione dei
beni in corso di causa, deduceva con unico motivo violazione di legge materiale e processuale
e vizio di motivazione, per avere la Corte disatteso l’istanza di restituzione e il diritto del terzo:
il giudicante aveva ignorato il dato fattuale che al giugno 2001 l’opera non era ancora ultimata
e le allegazioni difensive per cui i lavori erano stati iniziati non con capitali della famiglia Costa
ma con la cessione del credito vantato dall’ente pubblico ed il rinvio del pagamento del mutuo
bancario al momento dell’incasso dei contributi regionali. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in
parte generico, in parte concernente aspetti di mero fatto.
Con motivi nuovi depositati il 13/11/12 la difesa lamentava violazione di legge in ordine all’art.
12-sexies L n. 356/92 per non essere stato dimostrato che Augusto Costa, terzo interessato,
agisse come prestanome del padre e del fratello imputati nel processo e vizio di motivazione in
ordine alla liceità del patrimonio, non essendo stata considerata la sua capacità imprenditoriale
(dimostrata dal lecito acquisto già nel 1993 del terreno su cui sarebbe stato realizzato il bene),
la non necessaria corrispondenza tra redditi effettivi e redditi dichiarati, la realtà dell’intrapresa
meridionale, spesso fondata su meccanismi fiduciari. Insisteva nell’annullamento.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Esso insiste su rappresentazioni di fatto
già disattese dal giudice di merito con puntuali richiami alla documentazione esaminata dai
pubblici funzionari preposti al collaudo, rilevando cospicue differenze tra la documentazione
stessa e quella posta a base della consulenza tecnica di parte. I maggiori argomenti difensivi,
secondo cui alla data di riferimento (2001) l’opera non era ancora ultimata (necessitando fin lì,
pertanto, di minori capitali) e i capitali stessi erano sostanzialmente a debito (il mutuo bancario
da restituire con l’incasso dei contributi regionali), appaiono in realtà apodittici: nell’ordinanza
impugnata si legge (con richiamo ai provvedimenti del comune di Cassano allo Ionio) che alla
data del 27/6/01 (giusta l’autorizzazione di abitabilità e agibilità del motel, già accatastato) la
struttura era ultimata, agibile ed abitabile (il giorno dopo, 28/6/01, era richiesta la licenza di
esercizio, rilasciata il 4/12/01 con classificazione quattro stelle), mentre le erogazioni regionali
avevano avuto inizio solo nel mese di agosto di quell’anno e il mutuo bancario sarebbe stato
erogato dopo il 27/2/02. Tutto ciò ferma la premessa e cioè un’incontestata assenza di redditi
da lavoro o di risorse finanziarie pregresse a favore del Costa, redditi e risorse – ovviamente di
carattere lecito – che gli avrebbero consentito di sostenere le spese occorrenti per realizzare la
struttura in questione senza attendere l’intervento regionale o il sostegno dell’istituto bancario.
1

Con ordinanza 16/2/12 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’opposizione, qualificata ex
art. 667.4. cpp, proposta nell’interesse di Costa Augusto avverso l’ordinanza 20/12/11 con cui
la stessa Corte aveva rigettato l’istanza del terzo volta alla restituzione dei beni confiscatigli ex
art. 12-sexies L n. 356/92 (il Motel Sybaris in Cassano allo Ionio) nell’ambito di procedimento
(c.d. “Omnia”) a carico di congiunti, non ancora definito con sentenza in giudicato.

Circa i motivi nuovi, essi da un lato introducono, mettendola genericamente in dubbio, una
circostanza (sia pur presunta) non trattata nell’ordinanza impugnata ma logicamente collegata
all’oggetto del giudizio e cioè che la disponibilità del bene sia riferibile al padre e al fratello del
Costa (soggetto di per sé privo di redditi leciti sufficienti), imputati nel processo (tanto che la
difesa si è incentrata sull’oggettiva sostenibilità economica dell’operazione), dall’altro insistono
con deduzioni di fatto circa le potenzialità economiche e reddituali del ricorrente. Sotto i diversi
profili, pertanto (genericità del motivo e sua estraneità rispetto a quelli in precedenza dedotti;
motivo di fatto già esaminato e motivatamente respinto), sono anch’essi inammissibili.

Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 28/11/12
Il ons.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).

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