Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16479 del 17/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16479 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BISICCE’ MARCO nato il 02/02/1989 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 06/02/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 17/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, nel condannare
Bisiccè Marco, gli concedeva il beneficio della sospensione condizionale in relazione
alle sanzioni penali rispettivamente inflitte con le sentenze emesse: il 7/10/2010,
divenuta irrevocabile il 13/12/2010; ed il 24/09/2012, divenuta irrevocabile il
15/10/2012.
Inoltre, con sentenza del 21/6/2013, divenuta irrevocabile il 24/9/2013, il

continuazione fra il reato oggetto di pronuncia e quelli accertati dalla citata
sentenza del 7/10/2010, estendeva la sospensione condizionale.
Con l’ordinanza qui indicata in epigrafe, emessa il 6/2/2017, su richiesta del
Pubblico Ministero, il Tribunale di Palermo revocava, ex art. 168 n. 1 cod. pen., il
suddetto beneficio, rilevando che il Bisiccé, con sentenza emessa dal Tribunale di
Palermo il 25/9/2014, divenuta irrevocabile il 23/06/2015, era stato condannato
per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 629 cod. pen. commesso il giorno 8/8/2014.
Avverso la citata ordinanza, l’interessato ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando la violazione dell’art. 3 Cost.: ci sarebbe evidente
disparità di trattamento tra coloro i quali sono stati condannati con unica sentenza
per più reati, rispetto a coloro i quali hanno riportato diverse sentenze di
condanna, perché solo i primi possono godere della reiterazione del beneficio de
quo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La proposizione del ricorso per cassazione è subordinata a precise regole
formali, fra cui rientra il principio sancito dall’art. 581 lett. d) cod. proc. pen.,
secondo il quale l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’enunciazione specifica «dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono la domanda».
Il ricorso de quo, omettendo di indicare gli specifici vizi di legittimità
dell’ordinanza impugnata, si sostanza in un’enunciazione del tutto assertiva, la
quale si pone in palese contrasto con la ratio della norma summenzionata, che
impone la formulazione di critiche analitiche in ordine ai capi del provvedimento
impugnato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché basato
su motivi non specifici. IAi sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere,
2

Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, riconosciuta la

alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Bisiccé Marco al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa

Così deciso in Roma il 17 novembre 2017.

delle ammende.

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