Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16478 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16478 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MATARESE ROSARIO nato il 16/08/1972 a POZZUOLI
MATARESE ANTONIO nato il 22/12/1964 a NAPOLI
MATARESE AUGUSTO nato il 13/07/1967 a BACOLI

avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 15 febbraio 2016, la Corte d’appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza del 28 marzo 2012 del Tribunale di Noia, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ad alcuni dei reati loro ascritti,
perché estinti per intervenuta prescrizione, confermandone la responsabilità penale per:
il reato di cui agli artt. 110, 181, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, per
aver eseguito e proseguito, in concorso tra loro, opere edilizie presso un manufatto

il reato di cui agli artt. 110, 349, secondo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra
loro – e Matarese Rosario in qualità di custode – violato i sigilli apposti all’area ove era
stato realizzato il manufatto abusivo (il 4 aprile 2009); per il reato di cui agli artt. 110
e 349, secondo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra loro, violato nuovamente
i sigilli apposti al fine di assicurare la conservazione e l’identità delle opere abusive
contestate (sino al 17 dicembre 2009).
2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con
unico atto, ricorsi per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si richiama la sentenza n. 56 del 23
marzo 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma

1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, la quale

comporterebbe la derubricazione della contestazione nei confronti degli imputati dal
comma 1-bis del predetto articolo al comma 1. Ne conseguirebbe l’estinzione del reato
per prescrizione.
2.2. – Con un secondo motivo, si lamentano l’inosservanza o l’erronea
applicazione dell’art. 349, cod. pen., e vizi della motivazione della sentenza impugnata,
dal momento che gli imputati sarebbero stati condannati tutti, indistintamente, per il
reato di violazione di sigilli, sebbene, in entrambe le occasioni contestate, sarebbe stato
trovato in loco, esclusivamente, Matarese Augusto e non sarebbe stata rinvenuta alcuna
prova relativa al coinvolgimento degli altri imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. – Il primo motivo di ricorso è fondato. A seguito dell’intervenuta pronuncia
della Corte costituzionale, n. 56 del 26 marzo 2016, rientrano oggi nell’art. 181, comma
1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, unicamente i lavori «che abbiano comportato un
aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova

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abusivamente realizzato, su area sottoposta a vincolo paesaggistico (il 4 aprile 2009);

costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi». La condotta contestata
nella specie deve essere ricondotta, dunque, all’interno del comma 1 della medesima
disposizione, quale norma che, per la sua generale formulazione, comprende ora tutte
quelle condotte che, ad esclusione di quelle citate, concernono i lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici. Trattandosi di fattispecie contravvenzionaie, non può non
prendersi atto, dell’intervenuta prescrizione della stessa in data 4 aprile 2014.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso – relativo all’erronea applicazione dell’art. 349

dai ricorrenti, la posizione degli imputati, Matarese Rosario e Matarese Antonio, è stata
adeguatamente valutata dai giudici di merito, i quali, correttamente, li hanno ritenuti
responsabili del reato contestato. Risulta, infatti, che Matarese Rosario, non soltanto è
comproprietario del terreno su cui è stato realizzato l’abuso, ma anche custode
giudiziario; mentre Matarese Antonio, comproprietario e committente delle opere, è il
soggetto che ha disposto la prosecuzione dei lavori. Matarese Antonio, infine, secondo
la stessa prospettazione difensiva, è l’unico degli imputati che è stato trovato sul posto
al momento dell’accertamento e, dunque, è certamente responsabile dei fatti.
P. Q. M.
Qualificato il fatto di cui al capo b) come contravvenzione ex art. 181, comma 1,
del d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di tre mesi di reclusione e euro
300,00 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

cod. pen., e a vizi della motivazione – è generico. Contrariamente a quanto sostenuto

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