Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16478 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16478 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO ANTONIO N. IL 01/05/1975
avverso la sentenza n. 9863/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

Data Udienza: 04/03/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 9/12/2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la
sentenza del Tribunale di Noia del 10/1/2013, che aveva condannato l’imputato
D’AMBROSIO ANTONIO, con le attenuanti generiche equivalenti e la riduzione del rito
abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 64.266,66 di multa, in
relazione al reato di cui all’art. 291 bis D.P.R. n. 43 del 1973, come modificato dalla L.
n. 92 del 2001, per aver trasportato sull’autovettura Suzuki Maruti Tabacco lavorato

La Corte distrettuale, rilevato che il gravame verteva esclusivamente sulla pena,
nell’escludere l’invocata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata
recidiva, ha richiamato l’art. 69, comma 4, c.p. ed ha evidenziato che il trattamento
sanzionatorio era già stato calcolato nel minimo edittale e che non era ulteriormente
valorizzabile il comportamento collaborativo dell’imputato, imposto dalle circostanze.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, chiedendone l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione
della legge panale, quanto alla contestazione oggetto del capo d’imputazione e,
quanto alla affermazione di responsabilità, per vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché le questioni relative alla qualificazione giuridica del
fatto ed alla affermazione della responsabilità dell’imputato non venivano proposte
con i motivi di appello e devolute alla cognizione di secondo grado, il che ne preclude
l’esame in questa sede (Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv. 196414; Sez. 2, n.
40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504, Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013,
Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
I motivi di ricorso risultano altresì fondati su censure aspecifiche, che ripropongono
tematiche in punto di fatto, già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata con
motivazione sintetica, ma congrua, compiuta e conforme ai principi interpretativi
propri della giurisprudenza di legittimità.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.

estero di contrabbando e per averne detenuto altro all’interno di un box.

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