Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16477 del 04/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16477 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO GIUSEPPE N. IL 29/07/1991
avverso la sentenza n. 3406/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

Data Udienza: 04/03/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 12/2/2015 la Corte di Appello di Palermo riformava
parzialmente la sentenza del Tribunale di Palermo del 28/6/2012 e qualificato il fatto
di reato ascritto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, chiedendone l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 192 c. p. p. e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di
responsabilità penale.
La Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistesse alcun dubbio circa
la
colpevolezza del RUSSO all’esito del servizio di osservazione posto in essere dai
Carabinieri e di quanto riferito dai testi De Pascali Maurizio e Greco Raffaele, nonché
da rinvenimento della sostanza stupefacente Av sequestro, del tipo hashish, già
confezionata in dosi, avuto riguardo all’episodio di consegna da parte dell’imputato al
conducente dell’autovettura rimasto non identificato.
Il ricorso è fondato su censure aspecifiche, che ripropongono tematiche in punto di
fatto, già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata con motivazione sintetica, ma
congrua, compiuta e conforme ai principi interpretativi propri della giurisprudenza di
legittimità, e non tiene conto del percorso argomentativo della pronuncia gravata,
perché insiste nel prospettare un’ alternativa, quanto non riscontrata, ricostruzione
del fatto di cui al capo d’imputazione.
Non è dunque dato riscontrare nel giudizio di responsabilità, come confermato dai
giudici di appello, i vizi denunciati, dal momento che la sentenza impugnata resiste
alle critiche che le sono state mosse, ripetitive di questioni risolte in modo congruo e
conforme ai parametri normativi di riferimento nell’interpretazione offertane dalla
giurisprudenza di questa Corte.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.

modificato dalla L. n. 79 del 2014, rideterminava la pena inflitta a RUSSO GIUSEPPE
in mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA