Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16476 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16476 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLETTI ANTONIO nato il 24/04/1951 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di
un’opera edilizia abusiva disposto con sentenza definitiva del 25 giugno 1998.
2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
che il giudice penale non avrebbe il potere di valutare l’effettiva possibilità dell’interessato
di ottenere la sanatoria amministrativa dell’abuso.

3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare genericamente che il potere di sanatoria
amministrativa degli abusi edilizi sarebbe riservato la pubblica amministrazione, ma non
richiama – neanche a fini di critica – la motivazione dell’ordinanza impugnata, rendendo così
incomprensibile quale sia in concreto il caso in esame. Ed è superfluo ricordare come la
prospettazione del ricorrente sia manifestamente erronea anche il diritto, avendo questa
Corte costantemente riconosciuto un sindacato del giudice penale sul condono
amministrativo di opere abusive ed avendo espressamente affermato, a tale proposito, che
l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può
essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede
giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (ex plurimis, Sez. 3, n.
35201 del 03/05/2016, Rv.268032).
4. – li ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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