Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16476 del 05/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16476 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANIBALLI GIANNI N. IL 05/04/1987
avverso la sentenza n. 6975/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
30/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 05/02/2016
Ritenuto :
– -che Aniballi Gianni ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma
in data 30/06/2015 che ha disposto l’applicazione della pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309
del 1990 in relazione alla detenzione di due panetti di hashish rispettivamente del peso di
gr.49 e di gr.46;
– – che il ricorso è inammissibile;
– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016
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– – che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi giustificativi dell’assoluzione ex art. 129 c.p.p. e circa la determinazione della pena,
da ritenersi eccessiva;
16476/
i.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
ORDINANZA
– Presidente – N. 2.41-45)
– Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANIBALLI GIANNI N. IL 05/04/1987
avverso la sentenza n. 6975/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
30/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
ENEIE
N E R A LE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. GASTONE ANDREAZZA
Dott. ALESSIO SCARCELLA
Dott. ANDREA GENTILI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 05/02/2016
Ritenuto :
– -che Aniballi Gianni ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma
in data 30/06/2015 che ha disposto l’applicazione della pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309
del 1990 in relazione alla detenzione di due panetti di hashish rispettivamente del peso di
gr.49 e di gr.46;
– – che il ricorso è inammissibile;
– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016
– – che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi giustificativi dell’assoluzione ex art. 129 c.p.p. e circa la determinazione della pena,
da ritenersi eccessiva;