Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16475 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16475 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAMBURINI GIANNI nato il 26/11/1966 a SAN GIOVANNI VALDARNO

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale, con la quale
l’imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo
comma, cod. pen. e 2 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative alle mensilità tra li febbraio e l’ottobre

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo che: 1) non si sarebbe tenuto conto, anche ai fini dell’elemento
soggettivo, delle difficoltà economiche nelle quali si trovava la ditta dell’imputato; 2)
che la fattispecie sarebbe stata depenalizzata con riferimento alle ipotesi – diverse da
quella di specie – in cui l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di C
10.000,00 annui; con la conseguenza che la fattispecie avrebbe dovuto essere ritenuta
di speciale tenuità, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. e la pena avrebbe dovuto essere
comunque rideterminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il primo motivo, relativo alla pretesa mancanza dell’elemento soggettivo in
dipendenza del dissesto economico della ditta, è formulato in modo non specifico. Il
ricorrente non precisa infatti, neanche in via di mera prospettazione, quali sarebbero gli
elementi da cui desumere che la ditta si trovava in stato di insolvenza già nel periodo
di riferimento degli illeciti contestati, né specifica le ragioni del dissesto e gli
accorgimenti da lui adottati per evitarlo, anche parzialmente, pur avendo regolarmente
corrisposto la retribuzione ai dipendenti, così dimostrando una sostanziale disponibilità
di fondi, come chiarito nella sentenza impugnata.
3.2. – Del pari generiche sono le censure relative alla speciale tenuità della
fattispecie e alla pena. Del resto, la Corte d’appello ha fornito su entrambi tali profili
una motivazione del tutto adeguata e corrente, ritenendo come ostativa all’applicazione
dell’art. 131 bis cod. pen. l’entità del debito previdenziale complessivo, ben al di sopra
della soglia di punibilità, e evidenziando che la pena è stata determinata in misura
prossima al minimo.
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

2009.

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

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