Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16474 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16474 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 27/10/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERANI MATTIA nato il 12/10/1987 a FIRENZE

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

A-N\

RITENUTO IN FATTO
1. – la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale
“imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, per
avere violato l’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia competente in concomitanza
di manifestazioni sportive, omettendo di presentarsi negli orari stabiliti in diverse date.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, vizi della
motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile. Del tutto generica risulta la censura relativa al diniego
delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, perché il ricorrente
non deduce, neanche con il ricorso per cassazione l’esistenza di elementi positivi di giudizio
che sarebbero stati pretermessi dal giudice di merito. E ciò, a fronte di una motivazione del
tutto adeguata e coerente, nella quale si valorizzano, in senso sfavorevole all’imputato, il
numero cospicuo delle violazioni e la sua negativa personalità, ricavata dai precedenti
penali.
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

determinazione della pena.

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