Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16474 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16474 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI ANTONIO N. IL 11/07/1989
avverso l’ordinanza n. 19014/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto:
– – che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’ 11/11/2014, ha parzialmente riformato,
quanto alla pena, rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, la sentenza
del 07/02/2013 del Tribunale di Napoli di condanna di Liguori Antonio per il reato di cui all’ 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione e cessione di gr. 1,16 di
cocaina suddivisa in tre involucri;
– -che l’imputato ha proposto ricorso lamentando, con un primo motivo, la nullità della sentenza

alo spaccio dello stupefacente e con un secondo motivo la mancata applicazione, quanto alla
pena, della più favorevole disciplina ex d.l. n. 79 del 2014, stante la natura autonoma della
fattispecie ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che avrebbe imposto il minimo
della pena;
– – che il ricorso è inammissibile giacché, quanto al primo motivo, lo stesso non risulta essere
stato presentato con l’atto di appello, essendo dunque inammissibile ex art. 606, comma 3,
c.p.p.;
–che quanto al secondo motivo lo stesso è manifestamente infondato atteso che la sentenza,
pronunciata in data 11/11/2014, ha espressamente tenuto conto, sotto il profilo sanzionatorio,
delle modifiche che hanno interessato il comma 5 senza che il ricorrente abbia in alcun modo
esplicitato le ragioni in favore dell’irrogazione di una pena prossima al minimo edittale;
– – che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

per inosservanza dell’art. 192 c.p.p. in mancanza di prove di partecipazione alla detenzione e

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