Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16473 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16473 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 27/10/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LACONCA VALENTINO nato il 18/05/1965 a PALAZZO SAN GERVASIO

avverso la sentenza del 19/01/2016 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

A\

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale letterale ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per
i reati di cui agii artt. 16 e 20 dei ci.igs. n. 139 dei 2006, nonché 64, comma 1, lettera

a), 63, comma 1, 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, ritenuti gli stessi
avvinti dal vincolo della continuazione.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) la nullità del decreto di rinvio a giudizio, perché privo

di sicurezza sul lavoro che sarebbero stati violati; 2) ai fini della prescrizione, la mancata
considerazione del fatto che il certificato di prevenzione incendi era stato rilasciato dalle
autorità competenti il 16 novembre 2010 e che, dunque, il relativo reato si sarebbe
consumato in tale data, mentre la violazione della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro avrebbe dovuto essere intesa come commessa nel 2008, al momento dell’entrata
in vigore del decreto legislativo n. 81.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure manifestamente
infondate.
3.1. – Quanto al fatto storico contestato, lo stesso è stato chiaramente esposto
nel capo d’imputazione, laddove si specifica che l’imputato ha omesso di esibire,
essendone completamente sprovvisto, il certificato di prevenzione incendi relativo ad
una cisterna di proprietà della sua società contenente gasolio per autotrazione, e ha
anche omesso di denunciare all’autorità competente la detenzione di detto gasolio,
sostanza altamente infiammabile ovvero esplodente, depositato in un sito non conforme
ai requisiti indicati nell’allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008. E la mancata indicazione
analitica di tali requisiti non può essere ritenuta causa di incertezza dell’imputazione,
essendo il richiamo all’allegato sufficiente a far comprendere all’imputato l’oggetto

dell’enunciazione del fatto storico contestato, in mancanza dell’indicazione dei precetti

dell’accusa e a consentire la sua difesa.
3.2. – Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza. I reati
sono stati commessi il 14 settembre 2010, data del loro accertamento. A partire da tale
data deve essere calcolato il termine complessivo di cinque anni fissato per le
contravvenzioni, con l’aggiunta di 509 giorni di sospensione del decorso della
prescrizione, per una serie di rinvii disposti su istanza difensiva, giungendosi così alla
data del 4 febbraio 2017, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (19
gennaio 2016). A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova
dunque applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di

2A

questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa
dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta atta genericità o alla
manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione (ex plurímis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n.
24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e detta somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

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