Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16471 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16471 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VISCITO VINCENZO nato il 05/09/1979 a PAGANI
RISI GIUSEPPINA nato il 06/04/1947 a PELLEZZANO

avverso l’ordinanza del 13/02/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 13gni10 2017, il Tribunale di Nocera Inferiore ha
rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, avanzata dai ricorrenti, in
qualità di eredi di Viscito Antonio, concernente una serie di opere abusive, realizzate da
quest’ultimo, in violazione della normativa paesaggistica ed edilizia.
2. — Avverso l’ordinanza, gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e
con unico atto, ricorsi per cassazione. Con un unico motivo di doglianza, si deducono la

del 2001, della legge n. 5 del 2013 della Regione Campania e degli artt. 2, 3, 4, 5 della
legge n. 2248 del 20 marzo 1865. In particolare, si lamenta che il provvedimento
impugnato non avrebbe valutato la delibera comunale, emessa in applicazione dell’art.
1, comma 65, della legge della Regione Campania, n. 5 del 2013, allo scopo di acquisire
al patrimonio comunale gli immobili abusivi per finalità di interesse pubblico. Sarebbe
stata necessaria, infatti, una declaratoria di illegittimità o illiceità della delibera, ai fini
della disapplicazione del provvedimento amministrativo. Si rileva, in ogni caso, che al
giudice dell’esecuzione sarebbe preclusa ogni valutazione in ordine all’illiceità di un
provvedimento amministrativo e alla sua applicazione, se non in presenza di un caso di
“inesistenza” di potere. Si eccepisce, inoltre, che anche con una sentenza passata in
giudicato, la pubblica amministrazione sarebbe, comunque, libera di agire e di portare
a compimento il proprio procedimento, così come sarebbe stato stabilito dalla pronuncia
della Corte costituzionale del 12 marzo 1998, n. 56.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili, perché basati su una doglianza manifestamente
infondata. Il Tribunale ha tenuto, infatti, debitamente conto dei rilievi difensivi riproposti
anche in questa sede, interpellando lo stesso Ufficio tecnico del Comune di Cava dei
Tirreni, per chiarire la fattibilità della sanatoria e verificare la sussistenza della
dichiarazione di interesse pubblico, nonché l’ufficio condoni, per attestare l’effettivo
deposito dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria. Con relazione dell’8 febbraio
2016, l’Ufficio tecnico ha chiarito che le opere non sono condonabili, che vi è stato un
provvedimento di diniego e che non sussiste alcuna dichiarazione di pubblica utilità. Né
parte ricorrente ha sufficientemente chiarito se e in che misura le opere abusive
rientrino nella richiamata delibera comunale e quale sia l’effettiva portata di tale
delibera. Anzi, dalla semplice lettura della stessa, emerge che essa non è diretta a
precludere eventuali demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria.

2

violazione degli artt. 665, 666, comma 5, cod. proc. pen., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380

4. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

P.Q.M.

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