Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16470 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16470 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANTEDESCHI GIOVANNI nato il 06/10/1952 a VERONA

avverso la sentenza del 19/09/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale dikliné ha condannato l’imputati alla pena dell’ammenda in
relazione a reati in materia di sicurezza sul lavoro.
2. – Avverso la sentenza il difensore ha proposto impugnazione qualificata come
appello, lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e l’eccessività del
trattamento sanzionatorio.

3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da
parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod.
proc. pen., l’inammissibilità dei ricorso per cassazione anche nei caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex

multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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