Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1647 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1647 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUSAR POLI MARIO N. IL 01/07/1939
avverso la sentenza n. 734/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 03/01/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari, in data 24/10/2011, appellata
da Mario Fusar Poli, imputato dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R.
380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004 (come contestata in atti per fatti commessi sino
al 06/08/2009) e condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 15.000,00 di
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal giudice di merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 4). Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto, poiché non
inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Mario Fusar
Poli con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
ammenda; pena sospesa.