Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16468 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16468 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 27/10/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLUCCI SEBASTIANO nato il 06/02/1957 a GALLIPOLI

avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Ax,

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con
la quale l’imputato era stato condannato, per una serie di reati, assolvendolo per alcuni
di essi e confermando la condanna per la residua fattispecie dell’art. 181, comma 1, del
d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione a uno stabilimento balneare, rideterminando la pena
per tale reato in quattro mesi di arresto e euro 35.000,00 di ammenda.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

dell’affidamento dello stesso imputato nella validità di una autorizzazione paesaggistica
stagionale prodromica al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11 della
legge della Regione Puglia n. 17 del 2006; 2) vizi della motivazione in relazione al
diniego della sospensione condizionale della pena, per la mancata considerazione
dell’incensuratezza dell’imputato, del fatto che egli non esercita più attività di gestione
di stabilimenti balneari, dell’avvenuta demolizione e rimessione in pristino dei luoghi;
3) la prescrizione del reato, commesso il 13 dicembre 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il Primo motivo di doglianza è inammissibile, perché basato su mere
affermazioni, del tutto sganciate da puntuali rilievi critici alla motivazione della sentenza
impugnata, la quale risulta, in ogni caso, del tutto logica e coerente.
In particolare, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che la
responsabilità penale è evidente, per la radicale mancanza di autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di strutture, anche amovibili, in zona sottoposta a
vincolo. Né imputato avrebbe potuto fare affidamento su una possibile estensione della
durata annuale del permesso di costruire stagionale, perché tale permesso non
comprendeva l’autorizzazione paesaggistica, mai effettivamente rilasciata.
3.2. – Inammissibile è anche il secondo motivo, perché lo stesso ha ad oggetto
una questione che non era stata posta all’attenzione della Corte d’appello e sulla quale,
dunque, quest’ultima non aveva alcun onere di motivare.
3.3. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato, perché il relativo
termine quinquennale è scaduto il 13 dicembre 2016, ovvero dopo la pronuncia della
sentenza impugnata (31 ottobre 2016). A fronte di un ricorso inammissibile, quale
quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è
2

cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione, per la mancata considerazione

preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o
alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008,
n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della

causa di

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

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