Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16467 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16467 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LAIERNO OTTAVIANO nato il 21/02/1964 a TARANTO
LAIERNO COSIMO nato il 28/05/1973 a TARANTO

avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza di
primo grado, con la quale gli imputati odierni ricorrenti erano stati condannati, per il
reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al
trasporto di un veicolo privo di targa e quasi interamente bruciato, da considerarsi rifiuto
speciale pericoloso, senza autorizzazione (il 12 dicembre 2011).
2. – Avverso la sentenza il difensore ha proposto, con unico atto, ricorsi per

l’autovettura trasportata non sarebbe riconducibile alla categoria dei rifiuti speciali
pericolosi; 2) la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di illecito
amministrativo di cui al precedente art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006, mancando in
capo agli imputati la qualifica soggettiva di titolari di impresa o responsabili di enti; 3)
la mancanza di motivazione circa la responsabilità di Laierno Cosimo a titolo di concorso;
4) l’insussistenza dei presupposti della disposta confisca obbligatoria del mezzo
utilizzato per il trasporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorrente non formula censure relative a lacune o vizi logici della motivazione
della sentenza impugnata, limitandosi a genericamente contestare nel merito la
valutazione dei fatti e a prospettare interpretazioni di diritto manifestamente infondate.
Deve in ogni caso rilevarsi che l’iter logico seguito dalla Corte territoriale risulta
pienamente corretto, perché valorizza i dati emergenti dal quadro istruttorio ed
evidenzia che, nel caso in esame, l’autovettura trasportata è riconducibile alla categoria
dei rifiuti speciali pericolosi perché la stessa non era stata sottoposta ad alcuna
operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. Ne
consegue che la fattispecie non può essere riqualificata ai sensi dell’art. 255 del d.lgs.
n. 152 del 2006, non trattandosi di una condotta occasionale di abbandono o deposito
di rifiuti, e non assumendo rilievo in senso contrario la mancanza in capo gli imputati
della qualità di titolare di impresa o responsabile di ente, perché il reato di cui all’art.
256, comma 1, non è un reato proprio, ma un reato comune. Del tutto corretta risulta,
poi, l’individuazione di Laierno Cosimo quale responsabile del reato a titolo di concorso,
avuto riguardo alle dimensioni del rifiuto trasportato. E correttamente è stata anche
applicata la confisca del mezzo, ai sensi dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del
2006, trattandosi dell’autocarro con il quale veniva trasportato il rifiuto pericoloso.

cassazione, deducendo: 1) la non applicabilità della disposizione incriminatrice, perché

3.3. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato, perché il relativo
termine quinquennale è scaduto il 12 dicembre 2016, ovvero dopo la pronuncia della
sentenza impugnata (3 ottobre 2016). A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello
in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è
preclusa dall’inammissibilità dei ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o

di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008,
n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA