Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16467 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16467 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAFII MOHAMMED N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 1350/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 22/06/2015, ha confermato la sentenza
del 19/12/2014 del G.i.p. del Tribunale di Verbania di condanna di Nafii Mohamed per il reato
di cui all’ 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione per uso non
esclusivamente personale di sette panetti di hashish per un peso complessivo di gr. 439,8;
– -che l’imputato ha proposto ricorso lamentando, con un primo motivo, la violazione di legge e

riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte
essenzialmente del dato ponderale minimo della sostanza e della destinazione in parte ad uso
personale;
– -che con un secondo motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva;
– – che il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato giacché la
sentenza ha posto in rilievo, con motivazione logica ed incensurabile oltre che in linea con i
principi elaborati da questa Corte, quali elementi incompatibili con una valutazione in termini
di lieve entità, il dato ponderale e le modalità di custodia delle diverse “panette” e del denaro,
oltre alla predisposizione di mezzi quali telefoni, di elenchi nominativi e di materiale per il
confezionamento, tutti nel senso di una rete di spaccio non ristretta e di risorse economiche
non giustificate da altra lecita fonte di reddito ;
– -che quanto al secondo motivo lo stesso è manifestamente infondato atteso che, con riguardo
alle circostanze attenuanti generiche, non sono stati dedotti elementi favorevoli una volta
escluso che, coerentemente con i principi di questa Corte, la confessione “necessitata” possa
avere valenza positiva (da ultimo, Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro e altri, Rv.
252229) mentre, con riguardo alla recidiva, la sentenza ha valorizzato il precedente specifico
recente (anno 2009) e non lieve di per sé sufficiente, in considerazione dei parametri della
stessa indole e del dato temporale considerati anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
35738 del 2010 citata anche dal ricorrente, a giustificare il giudizio negativo;
– – che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità

non potendosi

escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al mancato

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

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