Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16466 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16466 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSUMECI ANTONINO nato il 06/03/1985 a CATANIA

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato quanto alla responsabilità penale, concedendo
da sospensione condizionale della pena, la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato
era stato condannato per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando vizi della motivazione in relazione al diniego delle circostanze
attenuanti generiche.

3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura formulata in modo non
specifico. La difesa non evidenzia alcun concreto elemento la cui valutazione sia stata
pretermessa o scorrettamente effettuata dei giudici di appello e non nuove, dunque, una
puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata. Si limita, infatti, ad asserire che
l’incensuratezza dell’imputato avrebbe dovuto essere valutata a suo favore. E ciò, contro il
disposto dell’art. 62 bis cod. pen. e in presenza di una evasione di importo assai consistente
e della mancanza di qualsivoglia elemento positivo di giudizio, come ben evidenziato dalla
Corte d’appello.
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, iJ 27 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alessandro M. Andron . o

Aldo Cavallo

CONSIDERATO IN DIRITTO

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