Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16465 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16465 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARTURO FRANCESCO nato il 19/01/1962 a CORIGLIANO CALABRO

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale
(Imputato era stato condannato per il reato di cui aii’art. 44, comma 1, lettera b), del
d.P.R. n. 380 del 2001 (commesso il 22 marzo 2011).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione in relazione all’individuazione
dell’imputato quale autore dell’illecito, in mancanza di un atto formale di identificazione;

della speciale tenuità del fatto, trattandosi di un manufatto abusivo di 35 m 2, poi
spontaneamente demolito; 3) l’intervenuta prescrizione del reato, maturatasi il 25
gennaio 2017, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di appello, in presenza di 306
giorni di sospensione del corso della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
La prima censura è inammissibile, perché consiste in mere affermazioni, del tutto
sganciate da puntuali rilievi critici alla motivazione della sentenza impugnata, la quale
risulta, in ogni caso, del tutto logica e coerente.
È sufficiente qui rilevare che la difesa non fornisce alcun elemento concreto a
sostegno della sua ricostruzione, mentre la Corte d’appello ha correttamente
valorizzato, ai fini dell’attribuzione del reato all’imputato, l’accertamento svolto in
occasione del sopralluogo, nel quale si è constatato che egli era personalmente intento
alla realizzazione di lavori abusivi.
Del tutto generiche, risultano, poi, le considerazioni difensive circa la pretesa
tenuità del fatto, in presenza di un’opera abusiva di circa 35 m 2 e consistente in un
manufatto in blocchi di cemento e Malta cementizia. Dei resto, la sentenza impugnata
è successiva all’entrata in vigore dell’art. 131 bis cod. pen.; con la conseguenza che la
difesa avrebbe dovuto formulare la relativa richiesta nel giudizio di appello, risultando
precluso a questa Corte l’esame della concreta sussistenza dei presupposti di legge.
4. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato (commesso il 22 marzo
2011), per il quale il relativo termine, considerate le sospensioni della prescrizione,
secondo la conforme ricostruzione della sentenza impugnata e del ricorrente, sarebbe
scaduto alla data del 25 gennaio 2017, successiva alla pronuncia della sentenza
impugnata: 10 gennaio 2017. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in
esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause

2) l’erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., perché non si sarebbe tenuto conto

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di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è
preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o
alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008,
n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

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