Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16465 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16465 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’AQUILA SIMONE N. IL 14/04/1974
avverso la sentenza n. 2033/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto:
— che la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 22/09/2014, ha confermato la sentenza
del 29/03/2011 del Tribunale di Pescara di condanna di Dell’Aquila Simone per il reato di cui
all’art.6, 6° comma, della I. n. 401 del 1989 per avere omesso di presentarsi negli uffici della
Questura di Pescara per la firma in occasione dell’incontro di calcio Pescara – Potenza del
09/11/2008 valevole per il campionato nazionale di calcio Lega Professionisti;
–che Dell’Aquila Simone ha presentato ricorso lamentando con un primo motivo l’erronea

un’unica firma avendo erroneamente ritenuto che il Pescara fosse impegnato in trasferta così
mancando l’elemento psicologico del reato addebitato;
– -che con un secondo motivo ha lamentato la omessa motivazione in relazione al rigetto delle
richieste di applicazione del minimo edittale e di concessione delle circostanze attenuanti
generiche in considerazione della radicale trasformazione di vita;
– -che il ricorso è inammissibile;
– -che infatti, quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la
possibile configurabilità di un errore, ritenendo indimostrata la tesi della supposta non
necessità di apporre una seconda firma all’inizio del secondo tempo della partita a fronte del
convincimento che il Pescara giocasse in trasferta;
–che infatti ai fini dell’applicazione dell’art. 47 c.p.., non è sufficiente che l’imputato affermi di
non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto
tipico, ricadendo su chi invoca l’ errore l’ onere di provare – o almeno di allegare elementi
specifici che consentano una verifica dell’assunto – di aver agito presupponendo una realtà
diversa da quella effettiva (da ultimo, Sez. 3, n. 949 del 07/10/2014, D. e altro, Rv. 261782);
–che del resto l’affermato insorto disinteresse dell’imputato per le partite di calcio che avrebbe
determinato l’errore suddetto, non è, sotto il profilo logico, equivalente di per sé al
convincimento che il Pescara giocasse “fuori casa” , semmai essendo fonte di dubbio, rispetto
al quale la disciplina dell’art. 47 c.p. non è invocabile (Sez. 3, n. n. 37837 del 06/05/2014, M.
e altri, Rv. 260257);
– -che pertanto la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare insindacabile;
–che quanto poi al secondo motivo la sentenza impugnata ha valorizzato ai fini della
negazione delle circostanze attenuanti generiche e della conferma del trattamento
sanzionatorio i molteplici ed anche gravi e specifici precedenti penali;
– -che in tal modo la Corte abruzzese ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da ultimo, Sez. 3, n.
28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);

applicazione dell’art. 47 comma 1, c.p.p. in relazione al fatto di essersi presentato per apporre

– che a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016
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P. Q. M.

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