Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16464 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16464 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 27/10/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALESTRA FRANCESCA nato il 01/10/1957 a FRANCAVILLA FONTANA

avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

/9•–

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la
sentenza del Tribunale, con la quale l’imputata era stata condannata, in relazione al
reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.l. n. 463 del 1983,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare le ritenute
previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative

il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. — Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo che: 1) non si sarebbe tenuto conto, anche ai fini dell’elemento
soggettivo, delle difficoltà economiche nelle quali si trovava la ditta dell’imputata; 2) la
sentenza sarebbe viziata quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche; 3) i reati si sarebbero prescritti dopo la sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il primo motivo, relativo alla pretesa mancanza dell’elemento soggettivo in
dipendenza del dissesto economico della ditta, è formulato in modo non specifico. La
ricorrente non precisa infatti, neanche in via di mera prospettazione, quali sarebbero gli
elementi da cui desumere che la ditta si trovava in stato di insolvenza già nel periodo
di riferimento degli illeciti contestati, né specifica le ragioni del dissesto e gli
accorgimenti da lei adottati per evitarlo, anche parzialmente, pur avendo regolarmente
corrisposto la retribuzione ai dipendenti, così dimostrando una sostanziale disponibilità
di fondi, come chiarito nella sentenza impugnata.
3.2. – Del pari generiche sono le censure relative alle circostanze attenuanti
generiche, perché basate sulla mera asserzione della scarsa gravità del fatto e della
estraneità dell’imputata ai circuiti criminosi. In ogni caso, la Corte d’appello non aveva
alcun onere di fornire una motivazione sul punto, perché, dall’elencazione dei motivi
d’appello contenuta nella sentenza – e non contestata dalla ricorrente – non risulta che
il diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse stato oggetto di impugnazione in
grado d’appello.
3.3. – Non può essere dichiarata la prescrizione del reato, maturata dopo la
sentenza impugnata. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova
infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma

alle mensilità tra il dicembre 2008 e il giugno 2009. La Corte d’appello ha riconosciuto

dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità
del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza
dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex
multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22
marzo 2005, n. 4).
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

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