Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16463 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16463 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L’AVALLI GIACOMO nato il 12/11/1964 a MESSINA

avverso la sentenza del 09/02/2015 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Messina ha condannato l’imputato, in qualità di responsabile legale

di una ditta esercente lavori di edilizia, alla pena dell’ammenda, per: il reato di cui all’art.
80, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, aveva omesso, a seguito di valutazione del
rischio elettrico, di adottare cautele necessarie a ridurre al minimo i rischi presenti e a
garantire la permanenza del livello di sicurezza del cantiere; il reato di cui all’art. 71, comma
1, del medesimo decreto, perché sul ponteggio montato in cantiere era installato un

lettera c), del predetto decreto, perché occupava il lavoratore Cucinotta Antonino, senza
che lo stesso venisse sottoposto a visita medica preventiva per accertare la sua idoneità al
lavoro.
2.

– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

un’impugnazione qualificata come appello, lamentando: 1) la nullità del decreto penale di
condanna, dal momento che non sarebbero state comunicate all’imputato né la chiusura
delle indagini preliminari, né l’informazione di garanzia; 2) l’elusione dell’art. 84 della legge
n. 689 del 1981, perché l’affermazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, relativa
alla possibilità di presentare domanda di oblazione, risulterebbe insufficiente a informare
l’imputato sul potere di valutare l’opportunità di estinguere il reato; 3) la manifesta illogicità
e contraddittorietà della motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva, in ordine
alla contestazione relativa al quadro elettrico, dal momento che i lavori sarebbero consistiti
unicamente nella pitturazione della facciata del fabbricato, e non avrebbero necessitato,
dunque, di energia elettrica e dell’installazione di un apposito quadro; si rileva, inoltre, che
sul ponteggio utilizzato sarebbe stata montata una carrucola manuale, con anello di blocco,
e non un montacarichi edile, così come contestato nell’imputazione; si sostiene, infine, che
Cucinotta non sarebbe stato alle dipendenze dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante
condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile, perché generico.
Il primo motivo di doglianza, relativo alla nullità del decreto penale di condanna, è
manifestamente infondato, perché l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari rientra tra le nullità di natura intermedia, posta a garanzia dei
diritti di difesa, e deve, pertanto, essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di
cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento

2

montacarichi non idoneo alla sicurezza dei lavoratori; il reato di cui all’art. 18, comma 1,

della costituzione delle parti (Sez. 5, 4 luglio 2014, n. 34515); cosa non avvenuta nel caso
di specie.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 84 della legge n. 689
del 1981, è opportuno ricordare che lo stesso ricorrente afferma che nel decreto di citazione
a giudizio era contenuta l’affermazione relativa alla possibilità di presentare domanda di
oblazione, così come prescritto dal predetto articolo. In ogni caso, la menzione della facoltà
di proporre oblazione per il reato per cui si procede non costituisce per il giudice un obbligo

1986, n. 2523).
Per quanto attiene al terzo motivo, invece, è sufficiente qui rilevare che la
motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e congrua in ordine alla prova della
responsabilità penale, fondata sulle convergenti testimonianze dei funzionari dell’Ispettorato
del Lavoro; testimonianza che la difesa non prende adeguatamente in considerazione
neanche a fini di critica.
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso

senza

versare

in

colpa

nella

determinazione

della

causa di

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

sanzionato da nullità, ma soltanto una prescrizione di natura formale (Sez. 3, 18 febbraio

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