Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16462 del 27/10/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16462 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE PIETRO nato il 29/08/1982 a MANFREDONIA
avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Data Udienza: 27/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale
l’imputato era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), del
d.P.R. n. 380 del 2001, e 349, primo e secondo comma, cod. pen. (commessi il 4 aprile
2011).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione circa l’attribuzione all’imputato della
demolizione; 3) la prescrizione dei reati, per l’avvenuta ultimazione dell’opera prima
dell’accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure che consistono in mere
affermazioni, del tutto sganciate da puntuali rilievi critici alla motivazione della sentenza
impugnata, la quale risulta, in ogni caso, del tutto logica e coerente.
Del resto, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che dall’istruttoria
espletata è emerso che l’imputato era il possessore del terreno, era stato trovato sul
posto al momento del primo accertamento, aveva accettato di assumere le funzioni di
custode giudiziario, aveva violato i sigilli continuando l’esecuzione dell’opera edilizia
abusiva, la quale, dunque, doveva essere demolita, essendo ancora in corso di
esecuzione al momento del sopralluogo.
4. – Non può essere dichiarata la prescrizione dei reati (commessi il 4 aprile
2011). Per l’ipotesi contravvenzionale il relativo termine di cinque anni sarebbe scaduto
alla data del 4 aprile 2016, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (31
marzo 2016), anche senza considerare i periodi di sospensione. A fronte di un ricorso
inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio,
costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità
realizzazione delle opere abusive; 2) violazione di legge in merito al disposto ordine di
di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione,
anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009,
n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
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dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.