Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16461 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16461 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDILLO GIOVANNI nato il 14/02/1969 a NAPOLI
avverso la sentenza del 15/03/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale ha
applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per il reato di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento e lamentando la carenza di motivazione circa l’insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, a lamentare, senza alcun concreto riferimento critico
alla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice non avrebbe fornito alcuna
motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod.
proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti,
lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una
delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche
implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. (ex plurimis, sez.
3, 29 maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre
1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la motivazione
della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.
appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama gli atti di indagine, evidenziando
l’inesistenza di elementi valutabili a favore dell’imputato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
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CONSIDERATO IN DIRITTO

spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

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