Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16461 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16461 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEOGROSSI FRANCO N. IL 20/05/1949
avverso la sentenza n. 535/2012 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto :
–che Meogrossi Franco ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in
data 29/09/2014 che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n.380 del 2001;
– – che con un unico motivo ha presentato appello lamentando violazione di legge per mancato
rinvio del processo nonostante legittimo impedimento dell’imputato nonché la mancanza di
motivazione in ordine alla attribuzione della condotta illecita;

– – che conseguentemente il ricorso, così convertito l’atto di gravame non proponibile avverso
sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, deve essere dichiarato inammissibile e, a
norma dell’art. 616 c.p.p., non essendo la rinuncia motivata da fattori sopravvenuti, deve
seguire l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma di denaro, equitativamente fissata in euro 500,00;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

– -che con dichiarazione pervenuta in data 01/02/2016 il ricorrente ha rinunciato al ricorso con
conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.;

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