Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1646 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1646 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI BR1TA ARCANGELO N. IL 06/03/1957
avverso l’ordinanza n. 54/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 04/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/cmfitite le conclusioni del PG Dott.
iran ,eit,

Data Udienza: 28/11/2012

s.

N. 48142/11-RUOLO N.3 C.C.N.P. (1833)
RITENUTO IN FATTO

1.DI BRITA Arcangelo ricorre innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore avverso l’ordinanza del 4 ottobre 2010, con la quale la Corte d’assise
d’appello di Bari ha accolto la sua domanda, intesa ad ottenere il vincolo della
continuazione fra i fatti, già riuniti col vincolo della continuazione, giudicati con
sentenza della Corte d’appello di Bari del 17 febbraio 2009, irrevocabile il 7
sentenza del 2 dicembre 2008, irrevocabile il 17 febbraio 2010.
2.La Corte d’appello di Bari ha ritenuto più grave i reati, già avvinti con il vincolo
della continuazione, giudicati con la seconda delle citate sentenze ed ha pertanto
fissato come pena base quella inflittagli con tale ultima sentenza, pari ad anni 19
e mesi 4 di reclusione, disponendo un aumento di pena a titolo di continuazione
per i reati giudicati con la prima sentenza pari ad anni 7 e mesi 11 di reclusione,
in misura pertanto pari alla metà della pena inflitta al richiedente con la sentenza
da ultimo citata, determinando in tal modo la pena complessiva in anni 27 e
mesi 3 di reclusione.
3.Lamenta il ricorrente l’erronea quantificazione dell’aumento di pena a titolo di
continuazione, in quanto il provvedimento impugnato non aveva tenuto nel
debito conto che nella prima delle due citate sentenza era stata già disposta la
riunione per continuazione della pena inflittagli con altra sentenza emessa col
rito abbreviato e che anche la seconda delle citate sentenze conteneva una
condanna emessa col rito abbreviato, del quale ugualmente non era stato tenuto
conto, avendo dovuto essere disposta la riduzione della pena di un terzo dopo
aver sommato la pena base agli aumenti in continuazione per i reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va preliminarmente disattesa l’istanza presentata in data odierna dal difensore
del ricorrente, intesa ad ottenere rinvio dell’udienza per sua documentata
indisposizione fisica, trattandosi di ricorso da esaminare in camera di consiglio ex
art. 611 cod. proc. pen. e pertanto a contraddittorio solo scritto, senza la
presenza dei difensori.
2.Passando alla trattazione del ricorso, rileva il Collegio che esso è fondato.

1

gennaio 2010 ed i fatti giudicati dalla Corte d’assise d’appello di Bari con

3.11 provvedimento impugnato non ha invero fatto corretta applicazione della
giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale il giudice dell’esecuzione,
per determinare l’aumento di pena a titolo di continuazione, deve in via
preliminare scorporare, nell’ambito delle sentenze sottoposte al suo esame, i
reati da riunire col vincolo della continuazione, onde innanzitutto stabilire quale
sia il reato ritenuto più grave dal giudice della cognizione, la cui pena va poi
qualificata come pena base; e solo dopo tale operazione preliminare il giudice
dell’esecuzione opera gli aumenti di pena a titolo di continuazione per tutti i
29/10/2010, Conte, Rv. 248299).
4.Nella specie invece il provvedimento impugnato ha indicato come reato più
grave, la cui pena è stata ritenuta come pena base, il coacervo dei reati, che la
Corte d’assise d’appello di Bari già aveva riuniti col vincolo della continuazione
con la sentenza del 2 dicembre 2008, mentre invece la Corte territoriale avrebbe
dovuto preliminarmente determinare quale, fra i reati giudicati dalla Corte
anzidetta, fosse stato ritenuto come il reato più grave, onde porre la relativa
pena come pena base, su cui disporre gli aumenti di pena per tutti i restanti
reati.
5.D’altro lato occorre altresì tener conto della giurisprudenza di questa Corte, alla
stregua della quale, in caso di riconoscimento in sede esecutiva della
continuazione fra reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi
abbreviati, occorre determinare la pena base nella sua entità precedente
all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, per poi procedere
all’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione su detta pena base ed
infine computare sull’intera pena, in tal modo ottenuta, la diminuente per il rito
abbreviato (cfr. Cass. Sez. 1 n. 20007 del 5/5/2010, Serafino, Rv.247616).
6.1 principi giurisprudenziali sopra descritti vanno applicati anche al caso in
esame, caratterizzato da pene inflitte con processi non tutti svolti col rito
abbreviato.
In tal caso la diminuzione di pena per il rito abbreviato dovrà essere effettuata
con riferimento alle pene concretamente inflitte con detto rito e dovrà essere
pertanto effettuata prima sulla pena base, se la condanna ritenuta più grave sia
stata inflitta col rito abbreviato e poi su ciascun aumento di pena caratterizzato
dal rito abbreviato.

restanti reati (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n.38244 del 13/10/2010, dep.

7.Consegue da quanto sopra l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio
degli atti alla Corte d’assise d’appello di Bari affinché provveda a rideterminare
gli aumenti di pena connessi alla continuazione ravvisata fra i fatti giudicati con
le sentenze, descritte in narrativa, tenendo presenti i principi di diritto sopra
enunciati.

ELIZikt.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’assise

Così deciso il 28 novembre 2012.

d’appello di Bari.

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