Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1646 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1646 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO PIETRO N. IL 25/09/1972
avverso la sentenza n. 466/2012 TRIBUNALE di MARSALA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Marsala, con sentenza emessa il 09/04/2013, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Pietro Pellegrino – imputato del reato
di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti in riferimento al
periodo di imposta 2009) – la pena di mesi quattro di reclusione.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto
da Pietro
Pellegrino con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il P esidente
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in