Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1646 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1646 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO PIETRO N. IL 25/09/1972
avverso la sentenza n. 466/2012 TRIBUNALE di MARSALA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Marsala, con sentenza emessa il 09/04/2013, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Pietro Pellegrino – imputato del reato
di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti in riferimento al
periodo di imposta 2009) – la pena di mesi quattro di reclusione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come applicata in atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto

da Pietro

Pellegrino con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013

Il Componente estensore

Il P esidente

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA