Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16458 del 27/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16458 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUAGLIARDITO ANTONINO nato il 06/10/1982 a PALERMO

avverso la sentenza del 31/01/2017 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui
all’art. 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, per la detenzione di prodotti alimentari in
cattivo stato di conservazione.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la carenza e la manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla valutazione della prova della responsabilità penale.

3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su una censura genericamente
formulata e, comunque, non riconducibile alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.,
avendo essa per oggetto elementi puramente valutativi.
In ogni caso, il Tribunale ha operato una corretta ricostruzione dell’accertamento
svolto sul prodotto ittico detenuto dall’imputato, evidenziando che lo stesso era stato trovato
ricoperto di ghiaccio e, dunque, in condizioni insufficienti ai fini di una corretta
conservazione, anche a prescindere dal suo posizionamento lungo la strada e dalla
mancanza di protezioni dagli agenti esterni. E del tutto generiche risultano le deduzioni
difensive circa la pretesa inidoneità dei controlli sanitari effettuati.
4 – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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